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Sul potere sostitutivo regionale nei confronti delle Comunità montane

01.12.2006

Corte costituzionale, 1° dicembre 2006 n. 397

Tipo di giudizio:
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Sardegna

Norme impugnate e parametri di riferimento:
E’ impugnato l’art. 11, co. 3 della legge regionale della Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, nella parte in cui prevede che il Presidente della Regione nomina un Commissario ad acta qualora i Presidenti delle Comunità montane non provvedano entro il termine stabilito a trasmettere alla Regione i dati richiesti dalla stessa legge regionale. Secondo il ricorrente, sarebbe leso il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte ricostruisce preliminarmente i contorni del potere sostitutivo regionale come delineati nella sent. n. 43 del 2004. Nel riconoscere la possibilità di interventi sostitutivi regionali, nelle materie di competenza regionale, rispetto all’inerzia o inadempimento degli Enti territoriali minori nel compimento di atti o attività obbligatorie, la sent. n. 43 del 2004 ha infatti richiamato l’esigenza che, in conformità al principio di leale collaborazione, siano predisposte dalla Regione congrue garanzie procedimentali consistenti nella previsione di idonee forme di cooperazione e consultazione con i soggetti inerti o inadempienti.
Tali garanzie procedimentali, in realtà, sono da riferirsi solo ai poteri sostitutivi esercitati nei confronti degli Enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita. In relazione ai poteri sostitutivi, l’esigenza di un rigido meccanismo cooperativo nasce infatti dalla necessità di consentire all’Ente locale, all’esito di una contestazione o diffida da parte della Regione, di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla Costituzione.
Analoghe garanzie non sono, viceversa, dovute nel caso di Enti sub-regionali sforniti di autonomia costituzionale, come le Comunità montane. Il che, ovviamente, non esclude che l’esercizio del potere sostitutivo regionale debba comunque rispettare le regole procedimentali eventualmente predeterminate di volta in volta dal legislatore, nonché il principio generale del giusto procedimento, che impone di per sé la garanzia del contraddittorio a tutela degli Enti nei cui confronti il potere è esercitato.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal rimettente relativamente alla presunta violazione del principio di leale collaborazione.

Giurisprudenza richiamata:
– sulle garanzie procedimentali che devono accompagnare l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali: Corte costituzionale, sent. n. 43 del 2004
sulla competenza legislativa residuale come “forma di autonomia più ampia” per le Regioni a statuto speciale ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001: Corte costituzionale, sent. n. 274 del 2003

a cura di Elena Griglio