Il principio dell’autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti non si applica ai rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi

26.01.2007

Corte costituzionale, 26 gennaio 2007, n. 12

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il TAR Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, co. 19 della l.r. della Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, nella parte in cui fa divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale, senza distinguere tra rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali. A detta del rimettente, sarebbero violate alcune disposizioni dello Statuto speciale della Sardegna e l’art. 41 Cost.

Argomentazioni della Corte:
Premesso che, ai sensi dello Statuto speciale sardo, la disciplina dello smaltimento dei rifiuti rientra nella potestà legislativa concorrente, la Corte rammenta come già in passato un principio della legislazione statale sia stato individuato nel criterio dell’autosufficienza regionale, applicato tuttavia solo ai rifiuti urbani non pericolosi, ad esclusione quindi dei rifiuti pericolosi e di quelli urbani non pericolosi. Per queste due categorie di rifiuti, infatti, l’esigenza di procedere allo smaltimento in strutture specializzate, non presenti in maniera omogenea sul territorio nazionale, implica che al requisito della “prossimità” nello smaltimento debba essere preferito quello della “specializzazione”.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 6, co. 19 della l.r. della Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, nella parte cui non esclude dal divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire nel territorio sardo rifiuti di provenienza extraregionale i rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’impossibilità di applicare il principio dell’autosufficienza locale ai rifiuti pericolosi, compresi quelli di origine sanitaria: Corte costituzionale, sent. n. 281 del 2000;
– Sull’impossibilità di applicare il principio dell’autosufficienza locale ai rifiuti speciali non pericolosi: Corte costituzionale, sent. n. 335 del 2001;
– Sull’impossibilità, per i rifiuti pericolosi e speciali, di preventivare la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire: Corte costituzionale, sent. n. 505 del 2002

a cura di Elena Griglio