Corte costituzionale. 21 gennaio 2010, n. 16 – Sul Fondo per le aree sottoutilizzate e sul Fondo per il potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

06.05.2010

Corte costituzionale. 21 gennaio 2010, n. 16

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via principale dalle Regioni Emilia Romagna e Calabria nei confronti dello Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Sono impugnati gli artt. 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui, rispettivamente:

–         (art. 6-quater) al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge n. 289 del 2002, revoca le assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali, nel limite dell’ammontare di risorse che, alla data del 31 maggio 2008, non siano state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma-quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso, è fatta salva la ripartizione dell’85% delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle Regioni del centro Nord. Tali disposizioni costituiscono norme di principio per le Regioni e le Province autonome. Le risorse oggetto della revoca sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all’unità previsionale in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate. Secondo le ricorrenti, si tratterebbe di una norma di dettaglio, lesiva dell’art. 117 Cost, e comunque irragionevole, anche perché retroattiva;

–         (art. 6-quinquies) istituisce, a decorrere dal 2009, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche), alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013; il Fondo è ripartito con delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata, nel rispetto delle quote dell’85% delle risorse per le Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% a favore delle Regioni del Nord; il comma 3 prevede quale principio fondamentale la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal FAS. Secondo le ricorrenti, le disposizioni in esame inciderebbero su materie di competenza concorrente (governo del territorio, proti e aeroporti, grandi reti di trasporto e navigazione, produzione, trasporto e distribuzione dell’energia), e comunque violerebbe anche l’art. 119 Cost., nonché l’art. 117, co. 1 Cost. (in relazione al diritto europeo, invocato come parametro interposto);

–         (art. 6-sexies) disciplina un procedimento per la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei, al fine di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l’unitarietà dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013. Secondo le ricorrenti, la norma lederebbe l’art. 119 Cost., deviando i rimborsi dalla loro naturale destinazione, ovvero il bilancio regionale.

Argomentazioni della Corte:

Sulle censure relative all’art. 6-quater, la Corte osserva che la disposizione si colloca nel contesto di una manovra finanziaria imposta dall’esigenza di far fronte alla grave crisi economica e finanziaria, riconducibile al coordinamento della finanza pubblica, e come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. Non si tratta, peraltro, di una norma di dettaglio, bensì di una disposizione di principio, che non precede interventi specifici e puntuali, e che comunque assicura la partecipazione attiva delle Regioni nella ripartizione delle risorse (sia in sede di adozione delle delibere CIPE, sia con lo strumento dell’intesa). Né sarebbe ravvisabile l’irragionevolezza della disposizione, denunciata, in particolare, dalla Regione Calabria, in quanto la norma riguarda risorse non ancora utilizzate, che peraltro non sono sottratte in via permanente al circuito regionale, ma sono destinate ad essere riprogrammate secondo nuovi criteri.

Anche le censure relative all’art. 6-quinquies risultano infondate, in quanto la nozione di infrastrutture non può essere ricondotta a nessuna delle materie dell’art. 117 Cost., ma all’inverso le infrastrutture costituiscono una priorità sia per lo Stato italiano, sia per l’Unione europea. Il Fondo istituito con l’art. 6-quinquies non solo è destinato a finanziare interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ma prevede il diretto coinvolgimento delle Regioni attraverso un momento di partecipazione “forte”, sicché si deve escludere la violazione delle competenze regionali. Non si tratta di una norma di estremo dettaglio, bensì di una norma di principio, rientrante nella finalità generale del coordinamento finanziario, che lascia alle Regioni adeguati spazi di manovra, in particolare nell’individuazione delle infrastrutture di interesse strategico regionale su cui concentrare le risorse. Infine, la Corte ritiene infondate le censure relative alla presunta violazione del diritto comunitario, e quindi non ravvisa gli estremi per investire della questione la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Infine, in relazione all’art. 6-sexies, la Corte rileva come le censure delle ricorrenti siano prive di capacità dimostrativa, e peraltro ignorino il ruolo attribuito alle Regioni con gli strumenti di partecipazione.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le censure sollevate dalle ricorrenti.

Giurisprudenza richiamata:

–         Sull’inquadramento materiale della disciplina relativa al potenziamento della erte infrastrutturale di livello nazionale: Corte cost., sent. n. 168 del 2008

–         Sul principio di leale collaborazione: ex plurimis, Corte cost., sent. n. 383 del 2005

A cura di Elena Griglio