Corte costituzionale, 15 gennaio 2010, n. 10
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudizio investe la legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38 ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133. Le disposizioni impugnate prevedono l’istituzione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e poi anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti attraverso la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizioni di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all’acquisto di tali beni e servizi, con oneri a carico dello Stato.
Secondo le ricorrenti, sarebbe violata la competenza residuale regionale in materia di politiche sociali; inoltre, le disposizioni lederebbero il principio di leale collaborazione (non essendo stata prevista alcuna forma di partecipazione delle Regioni) e l’art. 119 Cost., configurando, in una materia di competenza regionale, un finanziamento a destinazione vincolata.
Argomentazioni della Corte:
La decisione delle questioni implica in primo luogo l’individuazione della materia alla quale va ricondotta la disciplina oggetto di impugnazione. La Corte, esclusa l’attinenza alla materia di potestà esclusiva statale “previdenza sociale” ovvero alla materia di potestà concorrente “tutela della salute”, afferma che la disciplina in discussione costituisce un intervento di politica sociale attinente all’ambito materiale dell’assistenza e dei servizi sociali, di competenza residuale regionale; tuttavia, per la finalità perseguita e le circostanze di emergenza in cui si inserisce, l’intervento va ricondotto alla competenza statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, co. 2, lett. m). Tale parametro, infatti, può rappresentare la base giuridica anche per la diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che per la fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione; questo si verifica quando, come nel caso di specie, l’intervento è reso imprescindibile da peculiari situazioni, quale la congiuntura economica eccezionalmente negativa. E’ questa una lettura che appare giustificata dai principi fondamentali di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, oltre che ovviamente dall’art. 117, co. 2, lett. m) Cost. Tali rilievi consentono di differenziare la disciplina impugnata dall’ipotesi, solo apparentemente omologa, in cui il legislatore statale preveda finanziamenti vincolati in materie di competenza regionale. Il che non esclude che, in condizioni di normalità, lo Stato non debba riprendere le procedure concertative con le Regioni, conformemente al principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le censure sollevate dalle ricorrenti.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla natura e l’estensione della competenza regionale sull’assistenza ed i servizi sociali: Corte cost., sentt. nn. 50 e 168 del 2008, nn. 124 e 168 del 2009;
– sull’estensione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. m): Corte cost., sentt. n. 423 del 2004, n. 120 del 2005, nn. 285 e 328 del 2006, n. 322 del 2009;
– sulle esigenza di uniformità nella tutela di quei diritti che costituiscono il nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana: Corte cost., sentt. n. 94 del 2007 e n. 166 del 2008.