Corte costituzionale, 4 dicembre 2009, n. 314 – Sulla competenza della Provincia all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di recupero (oltre che di smaltimento) dei rifiuti

26.05.2010

Corte costituzionale, 4 dicembre 2009, n. 314

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Campania

Norme impugnate e parametri di riferimento:

E’ impugnato l’articolo 1, comma 1, lett. c) e) e m) della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, recante modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 sulla gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Le disposizioni impugnate lederebbero, in particolare, l’art. 117, co. 1 e 2, lett. e) ed s) Cost., nonché l’art. 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea. La censura si articola in tre profili, di cui i primi due relativi alla tutela dell’ambiente, il terzo alla tutela della concorrenza.

Argomentazioni della Corte:

L’art. 1, comma 1, lett. c) impugnato, nel modificare la l.r. n. 4 del 2007, ha previsto la competenza della Provincia ad individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero (oltre che di smaltimento) dei rifiuti, in contrasto con l’art. 196 del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che consente alle Province di individuare solo le zone non idonee ad ospitare tali impianti, non anche quelle idonee.

La Corte ricorda preliminarmente come anche nel settore dei rifiuti, collocato nell’ambito della potestà esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente, vengono in rilievo altre materie, per cui la competenza statale non esclude la possibilità di un intervento concomitante delle Regioni, purché nel rispetto dei livelli uniformi di tutela posti in essere dallo Stato. Nel caso di specie, la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio attiene al “governo del territorio”. Appare quindi legittima la scelta di abilitare la Provincia, in quanto ente deputato dalla legislazione statale ad esercitare le funzioni in materia di “difesa del suolo”, ad individuare le zone per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale. Una siffatta disciplina regionale risponde infatti ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale.

La seconda censura, quella relativa all’art. 1, comma 1, lett. e), riguarda la modifica con cui si è escluso che il piano regionale di gestione dei rifiuti debba contenere le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani. La Corte osserva al riguardo che, se è vero che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in base ad “ambiti territoriali ottimali” ai fini del raggiungimento dell’autosufficienza in un arco di tempo quinquennale, tale obiettivo appare in realtà possibile solo attraverso l’unità di indirizzo garantita dalla regionalizzazione delle attività di raccolta, cernita e smaltimento dei rifiuti. E’ questa una impostazione unitaria della pianificazione a livello regionale che non è derogabile dalle Regioni.

Infine, l’art. 1, comma 1, lett. m) prevede come unica modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da parte della Provincia, quella dell’affidamento a un soggetto a totale o prevalente capitale pubblico. E’ questo un ambito di disciplina che incide sulla materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, che deve essere esaminato anche alla luce della normativa comunitaria, assunta come norma interposta ex art. 117, co. 1 Cost. Nel merito, la restrizione della partecipazione ad una gara ai soli soggetti a partecipazione pubblica (non importa se totale o parziale) appare lesiva dei principi della concorrenza. La normativa comunitaria, infatti, fa della competizione libera e trasparente l’elemento imprescindibile della disciplina degli appalti pubblici; né le Regioni possono prevedere una disciplina derogatoria nel settore dei contratti pubblici rispetto a quanto stabilito dal d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione ad ambiti di legislazione ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. e) ed m) (nella parte in cui riserva solo a determinati soggetti la partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) della legge della Regione Campania n. 4 del 2008.

A cura di Elena Griglio