Corte costituzionale, 20 novembre 2009, n. 307
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sollevato dallo Stato avverso la Regione Lombardia
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità costituzionale dell’articolo 49, commi 1 e 4 , della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. p) della legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 18. In particolare:
– l’art. 49, comma 1, stabilisce che l’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei servizi;
– l’art. 49, comma 4 prevede che l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato debba avvenire con la modalità della gara pubblica
Entrambe le disposizioni impugnate sarebbero in contrato con gli artt. 114 e 117 Cost., rispettivamente per violazione della competenza esclusiva statale sulla determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province (comma 2, lett. p) e sulla tutela della concorrenza (comma 2, lett. e).
Argomentazioni della Corte:
Nell’evidenziare come entrambe le disposizioni impugnate riguardino il servizio idrico integrato, la Corte ricorda come la relativa disciplina statale sia stata dettata dal d.lgs. n. 152 del 2006, adottato in attuazione di una pluralità di competenze statale (funzioni fondamentali degli Enti locali, concorrenza, tutela dell’ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni).
Con riferimento alla censura di cui all’art. 49, comma 1, la Corte evidenzia come il d.lgs. n. 152 del 2006 (in coerenza con il divieto generale di separazione della gestione delle reti e dell’erogazione dei servizi previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, salva la possibilità per le discipline di settore di prevederla) non contempli né espressamente, né implicitamente la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio. Secondo la Corte, tale principio risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative, sia per l’essenzialità di questo alla vita delle comunità locali devono essere considerate funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è affidata alla competenza esclusiva statale.
Con riguardo all’art. 49, comma 4, la Corte evidenzia come le norme statali sull’affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica (sia quelle vigenti all’epoca dei fatti, sia quelle attuali) risultino meno rigorose di quelle previste dalla disposizione della Regione Lombardia impugnata, prevedendo più forme di affidamento. Rispetto al quadro normativo statale, quindi la Regione Lombardia, prevedendo la necessità della gara pubblica per l’affidamento del servizio di erogazione idrica, introduce forme più estese di tutela della concorrenza, che non possono essere ritenute in contrasto con la Costituzione, dato l’interesse che quest’ultima attribuisce al principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1 della l.r. della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, mentre non fondata è giudicata la censura relativa all’art. 49, comma 4 della medesima legge.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla possibilità di ricondurre le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica alla competenza statale sulla tutela della concorrenza: Corte cost., sent. n. 272 del 2004