Corte costituzionale, 6 novembre 2009, n. 284 – Legittimo l’intervento statale sul patto di stabilità interno

26.05.2010

Corte costituzionale, 6 novembre 2009, n. 284

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, promosso dalla Regione Calabria avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:

La ricorrente ha sollevato questioni di legittimità di numerose disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 – tra cui, in particolare, quelle relative agli artt. 77 e 77-ter del decreto – e dell’art. 2, comma 42 , della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le disposizioni impugnate, relative al cosiddetto Patto di stabilità interno, sarebbero contrarie agli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, nonché a numerose disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea e del diritto comunitario derivato.

Argomentazioni della Corte:

La Corte ricostruisce preliminarmente la ratio del patto di stabilità interno, quale promanazione del Patto europeo di stabilità e crescita, che persegue tra gli obiettivi primari il controllo dell’indebitamento degli enti territoriali (Regioni ed Enti locali). Al fine di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno, lo Stato fissa i principi fondamentali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

Con l’art. 77 impugnato dalla ricorrente, lo Stato si è limitato a fissare il tetto massimo della spesa del comparto regionale per il triennio 2009-2011; è questa una norma riconducibile alla potestà statale sui principi fondamentali della materia, in quanto pone un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, senza prevedere gli strumenti e le modalità per il perseguimento del medesimo obiettivo. Inoltre, la disposizione non introduce alcuna discriminazione tra Regioni con diversi gradi di sviluppo, limitandosi a porre un vincolo generale per l’intero settore regionale. La medesima considerazione vale per la censura relativa all’art. 77-ter, comma 3, chiaramente riconducibile all’alveo della potestà statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica .

L’art. 77-ter, comma 19, proroga, per il triennio 2009-2011, la sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuite con legge dello Stato. E’ questa una misura eccezionale, che si giustifica in quanto riferita a tributi statali, rispetto ai quali le facoltà di intervento delle Regioni sono disciplinate dalla legge statale.

Infine, l’art. 77-ter, comma 5-bis, nella parte in cui non esclude dal computo, ai fini dell’osservanza dei limiti del Patto di stabilità interno, delle quote di cofinanziamento regionale dei fondi comunitari, risulterebbe a detta della ricorrente contraria al principio di complementarietà, addizionalità ed inscindibilità delle quote di cofinanziamento statale e regionale delle some erogate dall’Unione europea. La Corte evidenzia come la normativa impugnata, finalizzata a contemperare l’esigenza di una proficua utilizzazione dei fondi europei e quella di garantire il patto di stabilità interno, appaia in armonia con i vincoli comunitari, dai quali non è ricavabile la conseguenza di una inscindibilità assoluta ed a tutti gli effetti delle componenti aggregate del finanziamento. 

Decisione della Corte:

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente.

Giurisprudenza richiamata:

–          sulle finalità del Patto di stabilità interno: Corte cost., sentt. n. 4 del 2004 e n. 417 del 2005;

–          sulla possibilità per il legislatore statale di imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio: Corte cost., sentt. n. 267 del 2006 e n. 237 del 2009;

–          sui principi di coordinamento della finanza pubblica: Corte cost., sentt. n. 417 del 2005 e n. 237 del 2009;

sull’applicazione dei vincoli del Patto di stabilità interno in modo uniforme a tutti gli enti territoriali di una certa dimensione: Corte cost., sent. n. 36 del 2004.

A cura di Elena Griglio