Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271 – Sulla professione di animatore turistico

26.05.2010

Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Emilia-Romagna

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha impugnato gli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7, che (modificando alcune disposizioni della legge della medesima Regione 1° febbraio 2000, n. 4), disciplinano l’attività di animatore turistico, definendone le competenze, specificando i requisiti per l’esercizio della professione, delimitandone l’ambito territoriale di competenza ed attribuendo alle Province le funzioni sulla programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni stesse.

Secondo il ricorrente, le norme censurate sarebbero in contrasto con l’art. 117, primo, secondo e terzo comma, in quanto superano i limiti della competenza concorrente regionale nella materia delle professioni.

Argomentazioni della Corte:

La Corte ribadisce che compete solo allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In contrasto con tale giurisprudenza, la prima delle norme regionali impugnate istituisce una nuova professione di animatore turistico, che non trova alcun riscontro nella legislazione statale vigente. Inoltre, non spetta alla Regione stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l’esercizio della professione in questione, rispetto a quelli previsti dallo Stato.

Appare, invece, legittima la scelta di affidare alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attività formative relative alle professioni turistiche. Se, infatti, rientra nella competenza statale l’individuazione delle figure proessionali e i relativi profili ed ordinamenti didattici, spetta invece alle Regioni, in quanto titolari di potestà primaria in materia di formazione professionale, la possibilità di regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche già istituite dallo Stato. Legittima appare anche la scelta di istituire elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, affidandoli alla cura della Provincia.

E’ invece illegittima l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione, nonché l’indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, in quanto tali limitazioni comportano una lesione al principio della libera professione di servizi (considerato anche che l’art. 10, comma 4 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, sulla liberalizzazione di alcune attività economiche, ha stabilito che le attività di guida turistica e accompagnatore turistico non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza).

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 2, comma 7, dell’art. 3, comma 7, dell’art. 3, comma 1, lett. b), dell’art. 3, comma 10, dell’art. 6, comma 2, dell’art. 6, comma 4 della l.r. della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 2000. Le altre questioni di legittimità sollevate dal ricorrente sono dichiarate non fondate.

Giurisprudenza richiamata:

–     sulla competenza dello Stato nella materia delle “professioni”: Corte cost., sent. n. 222 del 2008;

–     sul divieto per le Regioni di indicare specifici requisiti per l’esercizio delle professioni: Corte cost., sentt. n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007;

sulla competenza regionale in ordine all’organizzazione dei corsi e alla definizione dei programmi relativi alla formazione professionale: Corte cost., sentt. n. 372 del 1989 e n. 50 del 2005.

A cura di Elena Griglio