Corte costituzionale, 8 luglio 2009, n. 206
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dal Consiglio di Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali, con effetto retroattivo, l’utilizzo o la diffusione di un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Secondo il rimettente, sarebbero violati, in particolare l’art. 3 (sia sul piano della disparità di trattamento che della ragionevolezza), l’art. 41 (in quanto sarebbe compromessa la capacità concorrenziale delle emittenti locali), nonché l’art. 42 (determinando una sorta di espropriazione del marchio).
Argomentazioni della Corte:
La Corte ricorda preliminarmente che l’approvazione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti, a tutela del legittimo affidamento dei destinatari della norma. Nel caso di specie, la norma impugnata appare irrazionale, in quanto configgente con la libertà economica di disporre del marchio e con la libertà di manifestazione del pensiero. La stessa normativa di settore (art. 3, co. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112) riconosce nel pluralismo dei mezzi di comunicazione uno dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo.
La disposizione impugnata, all’inverso, riduce l’effettività dell’accesso a tale mercato delle comunicazioni per le emittenti locali, ferma restando la possibilità riservata al legislatore, per l’avvenire, di privilegiare le emittenti nazionali su quelle locali (facendo salvi tuttavia i diritti acquisiti da queste ultime).
Decisione della Corte:
La Corte dichiara illegittima la norma impugnata, nella parte in cui fa divieto alle emittenti locali di utilizzare o diffondere un marchio, o altri simboli identificativi, che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell’entrata in vigore della legge stessa.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore di collocare nel tempo gli effetti delle disposizioni legislative: Corte costituzionale, sentt. n. 346 e 137 del 2008;
– sui limiti all’adozione di leggi con efficacia retroattiva: Corte costituzionale, sentt. n. 156 del 2007 e n. 282 del 2006.