TAR SICILIA, Palermo, Sez. II – 28 luglio 2010, n. 9042

02.05.2010

Polinergia s.r.l. ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto che si sarebbe formato in ordine all’istanza avanzata il 27/11/2008 all’Assessorato regionale Industria di rilascio di autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Alia. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare entro sessanta giorni (termine decadenziale) l’omessa convocazione della conferenza dei servizi che doveva effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione unica. Inoltre, l’Avvocatura dello Stato sostiene la difesa erariale in quanto l’entrata in vigore dal marzo 2009 del PEARS (Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia) avrebbe comportato nuove modalità procedimentali con obbligo di integrazione documentale a cui non avrebbe adempiuto la ricorrente.

Il TAR Sicilia accoglie il ricorso in quanto l’obbligo di convocare la conferenza di servizi inerisce alla fase iniziale di avvio e di istruttoria del procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 12 D.Lgs.387/03 per cui, trattandosi di atto endoprocedimentale, il mancato rispetto del previsto termine di trenta giorni non ha rilevanza autonoma ai fini della formazione del silenzio rifiuto e di conseguenza non comporta l’onere di separata impugnazione prima del decorso del termine conclusivo dell’intero procedimento, fissato in 180 giorni. Inoltre, nel merito della controversia, si evince l’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella “conferenza di servizi” ai fini del rilascio di una “autorizzazione unica”. Il competente Assessorato è dunque tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all’obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell’art.2 della L. n.241/90, ferma restando la facoltà della P.A. di eventualmente chiedere integrazione documentale alla ricorrente, in virtù dell’entrata in vigore del PEARS. Il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve essere annullato.

Laura De Vito