Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 è stato predisposto ai sensi della legge 88/2009 – legge comunitaria 2008, e, in particolare, dell’allegato B, al fine recepire la direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, lo scopo della direttiva è quello di introdurre una specifica disciplina in materia di gestione del rischio di alluvioni in considerazione del fatto che la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) non ha incluso tra gli obiettivi principali il rischio di alluvioni. La direttiva 2007/60/CE individua, pertanto, tre strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni, specificando, per ciascuno di essi contenuti e requisiti minimi.
Più in particolare, l’articolo 4, che recepisce l’art. 3, comma 1, e l’art. 4 della direttiva, individua nel «distretto idrografico» l’unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni prevedendo, pertanto, l’applicazione delle disposizioni della direttiva acque per quanto riguarda la delimitazione dei bacini, la loro assegnazione ad unità territoriali di rango superiore – i «distretti idrografici» – e l’individuazione dei livelli di responsabilità per la gestione e valutazione del rischio alluvioni – le “autorità di bacino distrettuali”.
Conseguentemente le autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del Codice effettuano, nell’ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino dal Codice ambientale.
Il contenuto obbligatorio della valutazione preliminare del rischio di alluvione, che deve riguardare una stima delle potenziali ricadute negative di future alluvioni sulla base delle informazioni disponibili, riproduce esattamente quello indicato dalla direttiva, ossia:
– la descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato;
– la mappa in scala del distretto idrografico, comprensiva dei bacini idrografici, sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere;
– una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l’ambiente e la società interessata.
Si prevede inoltre (artt. 5 e 6 del decreto) l’individuazione delle le zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si concretizzi e l’elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni.
L’art. 7 prevede la predisposizione, da parte delle autorità di bacino distrettuali, entro il 22 giugno 2015 di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico.
L’art. 10, che recepisce puntualmente l’art. 10 della direttiva, riguarda le procedure di informazione e consultazione del pubblico.
L’articolo 12, che recepisce l’art. 14 della direttiva, prevede il riesame e l’aggiornamento periodico (ogni sei anni) degli strumenti da adottare per ridurre il rischio di alluvioni.