Corte costituzionale, 16 marzo 2007 n. 89
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle D’Aosta, Sicilia, Trentino Alto-Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano avverso lo Stato
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Le ricorrenti hanno impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), tra cui, in particolare, l’art, 1, comma 23, nella misura in cui, esclusi gli enti territoriali, prevede un limite all’acquisto di immobili coincidente con l’importo non superiore alla spesa media sostenuta per l’acquisto di immobili nel triennio precedente.
Secondo le ricorrenti, la norma impugnata lederebbe l’autonomia finanziaria di spesa di cui all’art. 119 Cost, dal momento che l’espressa esclusione solo degli enti territoriali, non anche degli enti strumenti degli enti territoriali (come scuole ed ASL, che su tali enti gravano in termini finanziari e amministrativo-gestionali), non sarebbe sufficiente a tutelare l’autonomia finanziaria di Regioni ed Enti locali.
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva come le limitazioni puntuali all’acquisto di immobili contenute nelle disposizioni impugnate non possano colpire le amministrazioni o gli enti pubblici strumentali o dipendenti dalle Regioni e dagli Enti locali, di cui le autonomie territoriali si avvalgono per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione. L’esclusione parziale da tale limite degli acquisti relativi ad immobili con speciale destinazione (ospedali, ospizi, scuole ed asili) non vale, per altro verso, a garantire l’autonomia di tali enti, che per sua natura riguarda necessariamente tutti gli acquisti delle amministrazioni strumentali.
Decisione della Corte:
– Sulla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica: Corte costituzionale, sent. N. 417 del 2005