TAR Liguria, I, 20.4.2010, n. 1829 – Una mera variante normativa del PRG non vale a dispensare gli interventi costruttivi in aree demaniali marittime dall’autorizzazione di cui all’art.55 del Codice della navigazione

05.05.2010

Sentenza TAR Liguria, sez. I, 20 aprile 2010, n. 1829

DEMANIO MARITTIMO – INTERVENTI EDILIZI IN PROSSIMITA’ DEL MARE – DISPENSA DALL’AUTORIZZAZIONE IN CASO DI SPECIFICA PREVISIONE DI PRG  – ART. 55 COMMA 4 COD. NAV. – INTERPRETAZIONE – SEMPLICE VARIANTE NORMATIVA – INSUFFICIENZA.

L’art. 55 comma 4 cod. nav., ai sensi del quale “l’autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall’autorità marittima”, deve interpretarsi nel senso che l’autorizzazione può essere omessa soltanto qualora il singolo intervento costruttivo sia stato specificamente previsto (mediante “localizzazione”) da piani regolatori generali o attuativi approvati dall’autorità marittima

a cura di Michele Ferrante


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