Cons. Stato, IV, 16.04.2010, n. 2166 – La destinazione ad uso agricolo è legittima anche se finalizzata unicamente a contenere l’edificazione

05.05.2010

Decisione CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2166

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – DESTINAZIONE AD USO AGRICOLO – GIUSTIFICATA UNICAMENTE DA ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELL’EDIFICAZIONE – LEGITTIMITA’.

E’ legittima la prescrizione di PRG che attribuisce ad un’area la destinazione ad uso agricolo (e quindi di limitata edificabilità) senza che questa sia giustificata dall’esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, in quanto siffatta destinazione ben può trovare il suo motivo ispiratore nell’esigenza di conservazione dei valori naturalistici ed ambientali e di contenimento del fenomeno di espansione dell’aggregato urbano. Tale esigenza è tanto più avvertita nelle zone che confinano con ambiti di particolare densità abitativa, soprattutto se realizzata oltre tutto in modo sostanzialmente avulso da una ordinata programmazione territoriale.

a cura di Michele Ferrante


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