Corte di Cassazione, sez. Unite, Ordinanza del 9 febbraio 2009, n. 3052 – Atto di organizzazione degli uffici – presupposto – giurisdizione dell’A.G.A.

04.05.2009

Corte di Cassazione, sez. Unite, Ordinanza del 9 febbraio 2009, n. 3052.

Il tradizionale criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è, ad eccezione che per il caso di giurisdizione esclusiva amministrativa, basato sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Ai fini dunque della instaurazione della controversia, di fronte all’A.G.O. o all’A.G.A., che ha ad oggetto l’atto che precede il conferimento dell’incarico dirigenziale di cui si asserisce l’illegittimità, occorre guardare alla causa petendi.

L’atto su cui poggia la richiesta di accertamento dell’invalidità del provvedimento di conferimento e del contratto è ascrivibile alla categoria degli atti organizzativi, mediante i quali le amministrazioni pubbliche definiscono ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/01, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.

La situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è di interesse legittimo “in quanto correlata esclusivamente e direttamente all’esercizio del potere organizzativo dell’amministrazione”, trovando dunque tutela “in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità e, conseguentemente, dinanzi allo stesso giudice amministrativo va proposta anche la pretesa di risarcimento del danno”

(Nel caso in esame la delibera della Giunta comunale, attraverso alcune modifiche al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinava l’attribuzione di alcuni incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica, con approvazione dello schema di contratto individuale di incarico dirigenziale. Tale Delibera costituiva il presupposto del provvedimento sindacale di conferimento a soggetto esterno di uno di quegli incarichi di cui si domandava al giudice l’accertamento della nullità derivante dalla non conformità a legge, della Delibera in questione).

a cura di Daniela Bolognino