Conclusioni dell’AG Niilo Jääskinen, 24 marzo 2010, in causa C-399/08 – Oneri di servizio pubblico, aiuti di Stato, verifica dell'esistenza del vantaggio.

29.05.2010

Il 24 marzo 2010, l’Avvocato Generale (AG) Niilo Jääskinen ha presentato le proprie Conclusioni relative alla causa C-399/08P concernente l’impugnazione, da parte della Commissione CE, della la sentenza del Tribunale di primo grado 1 luglio 2008, causa T-266/02, Deutsche Post AG c. Commissione delle Comunità europee.

Con l’impugnata pronuncia, il Tribunale aveva annullato la Decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore della Deutsche Post AG (di seguito: DPAG), con la quale la Commissione aveva riconosciuto che una serie pagamenti effettuati dallo Stato tedesco, asseritamente compensativi di obblighi di servizio pubblico, erano in realtà da considerarsi come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune e ne ha ordinato il relativo recupero.


Il più rilevante profilo di interesse della controversia è relativo all’individuazione dei metodi di analisi che la Commissione poteva applicare, nelle particolari circostanze del caso di specie, per accertare la sussistenza di un aiuto illegittimo a vantaggio della Deutsche Post AG.

Sul punto, va ricordato come la DPAG, in una distinta decisione ex art. 82 Trattato CE – Decisione 21 marzo 2001, n. 2001/354/CE, decisione non oggetto di impugnazione – era stata ritenuta responsabile di abuso di posizione dominante per aver attuato, sul mercato dei servizi di spedizione dei pacchi per corrispondenza, una politica commerciale particolarmente aggressiva atta a non coprire i relativi costi di produzione.

In considerazione di tale comportamento, nella successiva Decisione del 19 giugno 2002, 2002/753/CE, la Commissione aveva nella sostanza rilevato che, poiché la DPAG aveva registrato perdite in tutti i settori nel periodo considerato, tale politica di prezzi aggressiva avrebbe potuto essere finanziata unicamente con risorse ottenute a titolo di compensazioni finanziarie.

Ad avviso della Commissione, infatti, – tenuto conto, da un lato, della politica di vendita sottocosto nel settore del mercato dei pacchi postali, già oggetto di precedente sanzione con la Decisione del 20 marzo 2001, che constatava un abuso di posizione dominante da parte della Deutsche Post AG e, dall’altro lato, del deficit registrato da quest’ultima nel periodo esaminato – la politica di prezzi predatori della Deutsche Post AG poteva essere finanziata solo per mezzo delle risorse da essa ricevute a compensazione della fornitura di servizi di interesse economico generale.


Il Tribunale di Primo Grado non ha ritenuto valida l’impostazione seguita dalla Commissione ed ha ritenuto che essa aveva violato l’art. 87, n. 1, del Trattato CE per aver ritenuto, senza averne dato dimostrazione, che i trasferimenti statali effettuati in suo favore avessero conferito un vantaggio alla Deutsche Post AG.

Secondo l’impostazione assunta dal Tribunale di Primo Grado nella sentenza impugnata, al fine di determinare se l’impresa abbia percepito da parte dello Stato una compensazione finanziaria eccessiva dovrebbero essere assoggettati a verifica tutti i costi connessi agli obblighi del pubblico servizio nonché tutte le entrate dell’impresa durante il periodo di riferimento. Solo in presenza di una siffatta eccessiva compensazione, se ne sarebbe potuto dedurre che dette risorse siano state impiegate per finanziare la sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo del servizio di pacchi a domicilio.

In definitiva, la questione pone il problema se, nell’ambito dell’individuazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, Trattato CE, l’«esistenza di un vantaggio» debba essere necessariamente valutata in modo diretto, senza la possibilità di fare ricorso ad alcuna deduzione.

In tale linea di ragionamento, se si riconosce la necessità di procedere all’accertamento dell’esistenza di un vantaggio, deve allora ritenersi che relativamente a misure d’ausilio statali compensative di obblighi di servizio pubblico, occorra procedere prima a quantificare, in base a dati parametri, «i costi aggiuntivi netti» generati dagli obblighi di interesse generale incombenti ai servizi postali e poi a rapportarli alle risorse trasferite a titolo di compensazione.

Nelle proprie Conclusioni, l’AG Niilo Jääskinen – pur affermando come «la questione cruciale rimane quella dell’adeguatezza del metodo scelto dalla Commissione per accertare una situazione in cui la compensazione eccederebbe quanto necessario per coprire adeguatamente i costi supplementari derivanti da obblighi di interesse generale e, di conseguenza, per accertare l’eventuale vantaggio in capo all’impresa» – osserva che «…la scelta del metodo sia inscindibilmente connessa alla scelta operata dalla Corte su cosa intendere per compensazione di un servizio pubblico…[dal momento che]…l’esigenza di individuare i costi aggiuntivi netti risulta in contrasto con il criterio sostenuto dalla Commissione secondo cui si potrebbe evitare il calcolo in concreto e basarsi su una presunzione». (§§ 44-45, Concl.)

Sul punto, l’AG ha ricordato come nella decisione controversa, la Commissione non abbia proceduto ad un calcolo effettivo dei costi, giustificando il proprio approccio con l’esigenza di razionalizzazione del procedimento (§ 56).

In altri termini, la Commissione ha concluso per l’esistenza di un aiuto di Stato dopo avere constatato trasferimenti da parte della Stato tedesco e costi aggiuntivi netti generati nel settore aperto alla concorrenza dei servizi di consegna dei pacchi a domicilio, nonché il deficit registrato dalla Deutsche Post AG.

Così facendo – osserva l’AG – «la Commissione non ha cercato di determinare la differenza tra gli importi di cui la Deutsche Post AG ha beneficiato e i costi realmente sopportati dalla stessa nell’ambito della fornitura di un servizio di interesse economico generale al fine di individuare il costo aggiuntivo netto che avrebbe costituito quindi un vantaggio» (§ 57).

In tale linea di ragionamento, risulta pertanto perfettamente condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Primo Grado secondo cui «…il nesso tra la politica dei prezzi predatori e l’ottenimento dei trasferimenti statali era dubbio» dal momento che «…la Commissione non ha minimamente dimostrato che gli importi in questione fossero destinati al settore che ha generato le perdite» (§ 56 e 57 delle Conclusioni).

Tale conclusione viene ulteriormente rafforzata dal fatto che «…non si può escludere che la Deutsche Post AG abbia potuto ricorrere ai vantaggi conseguiti nei settori non aperti alla concorrenza, quale il monopolio del trasporto della corrispondenza, per finanziare tale politica di sconti, peraltro sanzionata dalla Commissione. Non è dimostrato nemmeno che essa non abbia potuto aumentare il proprio indebitamento» (§ 60).


Relativamente alle difficoltà che in alcune situazioni possono oggettivamente caratterizzare il controllo del finanziamento di un servizio di interesse economico generale, l’AG rileva come esista una «una differenza tra le difficoltà relative ai dati economici e la loro valutazione, da un lato, e le difficoltà di ordine amministrativo, dall’altro».

Sulla base di tale distinzione, si deve dunque riconoscere che quando le difficoltà siano «relative ai dati economici» – posto che «non si può escludere che, in talune circostanze, lo Stato membro interessato non sia in grado di fornire alla Commissione informazioni precise riguardo, ad esempio, alla destinazione interna dei costi generali o all’adeguata remunerazione dei capitali propri, dato che essi sono destinati alle diverse attività» – deve ritenersi «possibile fare ricorso a una presunzione basata sull’esperienza o sul buon senso» (§ 70).

Di converso, relativamente alle ipotesi di «difficoltà amministrative» deve riconoscersi come dal momento che «la Commissione dispone di competenze che le consentono di ingiungere allo Stato membro di fornirle tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune….Solo nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l’ingiunzione della Commissione, quest’ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone» (§ 71, Concl).

Di conseguenza, in mancanza di ingiunzione, la Commissione non può chiudere il procedimento e adottare la decisione sulla base dei dati disponibili (§ 72).


Infine, relativamente al metodo utilizzato dalla Commissione ai fini della qualificazione del vantaggio, l’AG osserva che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale, dichiarando che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio, non abbia privilegiato il proprio metodo di calcolo rispetto a quello (non) utilizzato dal Commissione, ma abbia, in realtà, «rilevato carenze inerenti al problema della portata dell’onere della prova che incombe alla Commissione nel contesto dell’esame degli aiuti di Stato»…nella misure in cui essa, «…si era astenuta dall’accertare se l’importo dei trasferimenti operati…eccedesse l’importo dei costi aggiuntivi netti rilevati della Deutsche Post AG». (§§ 74-75 delle Conclusioni).

a cura di Luigi Alla


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