Con Decisione del 17 marzo 2010 (non ancora pubblicata) relativa al caso COMP/B-1/39.386, la Commissione ha reso obbligatori gli impegni proposti dall’EDF per rispondere ai rilievi che erano stati sollevati in riferimento al mercato francese dell’energia elettrica.
Con l’avviso pubblicato, a norma dell’articolo 27, para 4, del Regolamento n. 1/2003, in Gazzetta Ufficiale CE del 5 marzo 2010, C 55, la Commissione ha invece deciso di sottoporre al cd. market test una serie di impegni presentati da ENI nell’ambito del procedimento COMP/B-1/39.315, avviato nel maggio 2007, per presunto abuso di posizione dominante per comportamenti volti ad ostacolare l’accesso al mercato italiano di gas naturale.
Con la prima Decisione, assunta in base quanto previsto dall’articolo 9 del Regolamento 1/2003, sono stati resi vincolanti gli impegni – che avevano positivamente superato il cd. market test svolto nel novembre del 2009 – proposti da EDF in risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione in ordine al possibile effetto anticompetitivo dei contratti a lungo termine stipulati tra EDF e grandi utenti industriali in termini di riduzione delle capacità di entrata e di espansione dei propri competitors nel mercato elettrico francese.
La Decisione, che rende obbligatori fino al primo gennaio 2020 gli impegni proposti da EDF, pone dunque termine al procedimento aperto dalla Commissione per presunti comportamenti abusivi da parte di EDF.
Nel dicembre del 2008, la Commissione aveva inviato ad EDF una contestazione degli addebit, nella quale erano espressi dei dubbi in merito alla possibilità che l’estensione, l’oggetto, la lunga durata temporale e le condizioni di esclusività previste nei contratti di fornitura di energia stipulati tra EDF ed i grandi utenti industriali potessero costituire un ostacolo all’accesso e/o all’espansione nel mercato francese di energia elettrica. Delle perplessità erano state sollevate anche con riferimento alle limitazioni contenute in tali contratti che prevedevano, per i clienti di EDF, dei divieti alla rivendita di elettricità.
La Commissione aveva, infatti, espresso l’avviso che tali comportamenti costituissero, prima facie, un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE (ex art. 82 TCE).
In seguito all’invio della contestazione degli addebiti, EDF aveva proposto una serie di impegni volti ad assicurare che un determinato percentuale – mediante il 65% –dell’ammontare complessivo dei propri contratti pluriennali con grandi consumatori fosse ogni anno rimesso al mercato riconoscendo a tali contraenti la possibilità di recedere dai contratti a lungo termine che li legano ad EDF o di esercitare la possibilità di opt-out senza incorrere nel pagamento di alcuna penalità.
In base a quanto previsto dagli impegni, EDF assicura dunque la propria disponibilità a far si che ogni anno un numero significato di propri clienti sia libero di negoziare le condizioni di fornitura di elettricità con altri soggetti. Allo stesso tempo, è prevista l’eliminazione di tutte le restrizioni che attualmente prevedono per i contraenti di EDF dei divieti alla possibilità di rivendita di energia.
Ad avviso della Commissione, queste misure sono idonee ad incrementare la concorrenza nel mercato francese della vendita all’ingrosso di energia elettrica e di apportare dei benefici sia ai grandi consumatori che all’intera economia nel suo complesso.
In base agli impegni, anche se EDF manterrà un certo margine di flessibilità per garantire il rispetto di tali obiettivi nell’arco dell’intera durata temporale degli impegni, è previsto comunque che ogni anno almeno il 60 % del totale dei propri contratti di energia ritorni al mercato. In aggiunta a tale obbligo di ri-attribuzione al mercato, è altresì previsto che i futuri contratti stipulati tra EDF ed i grandi consumatori non potranno avere una durata temporale superiore ai 5 anni a meno che al contraente di EDF non sia riconosciuta la possibilità di esercitare – gratuitamente – l’opzione di opt-out dal contratto almeno ogni 5 anni.
Ed ancora, EDF si è anche impegnata a rendere – d’ora in avanti – sempre possibile per i propri clienti la conclusione di contratti privi di esclusiva in modo tale da assicurare a tali soggetti la possibilità di scegliere di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Grazie a tale misura, sarà dunque possibile per i concorrenti di EDF competere anche per effettuare forniture di energia elettrica in favore di clienti che hanno già un contratto di fornitura con la stessa EDF.
Tali misure dunque dovrebbe consentire di facilitare l’emersione di una concorrenza effettiva nel mercato della vendita all’ingrosso di energia.
Come sopra ricordato, nel novembre del 2009, la Commissione aveva reso pubblici gli impegni proposti da EDF invitando i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione sulle misure proposte. Le osservazioni pervenute in risposta al market test avevano nella sostanza valutato positivamente gli impegni proposti da EDF come misure idonee a porre rimedio ai profili di criticità concorrenziali sollevati.
In seguito alle osservazioni pervenute dal market test sono state inserite delle previsioni volte ad impedire che gli impegni possano essere elusi. Al fine di garantire il monitoraggio sull’effettivo rispetto degli obblighi assunti, EDF si impegna inoltre ad inviare ogni anno delle relazioni sullo stato di attuazione degli impegni assunti sia alla Commissione che all’Autorità francese responsabile del settore elettrico: la Commission de Régulation de ‘’Énergie (CRE).
In caso di violazione degli impegni resi vincolanti dalla Decisione della Commissione è prevista la possibilità per le Commissione di imporre una sanzione pecuniaria fino al 10% del fatturato di EDF senza dover provare una violazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza
Maggiori informazioni sulla vicenda possono essere reperite sul sito internet della Commissione al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/290&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Con l’avviso pubblicato in in Gazzetta Ufficiale CE del 5 marzo 2010, n. ° C 55, la Commissione ha invece deciso di sottoporre al cd. market test una serie di impegni presentati da ENI nell’ambito del procedimento COMP/B-1/39.315 — avviato nel maggio 2007 per presunto abuso di posizione dominante.
In caso di esito positivo del market test, la Commissione adotterà una decisione con la quale renderà obbligatori gli impegni proposti da ENI.
Facendo seguito alle risultanze dell’indagine sul settore energetico, la Commissione aveva inviato, nel marzo del 2009, ad ENI una contestazione degli addebiti relativa a presunte infrazioni dell’articolo 102 del TFUE per comportamenti volti ad ostacolare l’accesso dei propri concorrenti alle infrastrutture di trasporto del gas in Italia a danno dei consumatori.
Le preoccupazioni della Commissione riguardavano, in particolare, la condotta di ENI volta a mantenere deliberatamente basso il livello degli investimenti per non incrementare le capacità di trasporto di gas nonostante vi fosse una significativa domanda da parte di altri traders.
Per cercare di porre fine al procedimento aperto a livello comunitario, ENI ha deciso di presentare una serie di impegni volti a risolvere i profili di criticità evidenziati dalla Commissione. Più nello specifico, ENI ha manifestato l’intenzione di procedere all’adozione di alcune misure strutturali comportanti la completa cessione delle partecipazioni relative a quelle infrastrutture di trasporto in relazione alle quali sono stati sollevati i rilevati.
Gli impegni proposti da ENI riguardano la cessione della propria partecipazione in tre gasdotti per il trasporto internazionale di gas: il TAG, la TENP e Transitgas.
La previsione di tali rimedi di tipo strutturale appare, infatti, lo strumento più efficace per risolvere la situazione di conflitto di interesse che si determina per l’ENI tra l’incentivo – come soggetto operante nel mercato del trasporto di gas naturale – ad effettuare investimenti aggiuntivi per incrementare la relativa capacità di trasporto e quello – come soggetto al contempo attivo nel mercato della vendita di gas – a massimizzare i profitti di tale attività attraverso la riduzione delle possibilità di accesso al mercato per i competitori potenziali.
La Commissione è dell’avviso che i rimedi proposti possano effettivamente costituire delle misure idonee a migliorare le condizioni di accesso al mercato italiano di gas naturale e contribuire a migliorare l’integrazione ed il grado di competitività del mercato europeo dell’energia. Tali impegni, infatti, risultano volti ad affrontare in modo diretto uno dei principali fattori di criticità che erano emersi nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul funzionamento del mercato interno del gas naturale e che vedevano proprio nell’assenza nel quadro regolatorio di misure volte ad assicurare una gestione effettivamente terza ed imparziale della reti di trasporto uno dei maggiori ostacoli all’effettiva integrazione del mercato interno dell’energia ed allo sviluppo di adeguate dinamiche competitive.
Il testo integrale degli impegni proposti è reperibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:055:0013:0015:IT:PDF