Sul riparto di funzioni amministrative in materia di porti

06.07.2007

Corte costituzionale, 6 luglio 2007 n. 255
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Emilia Romagna avverso lo Stato

Oggetto del giudizio:
La Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando una nota dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MINFRTRA/DINFR/34), datata 3 aprile 2006 ed avente ad oggetto il collaudo della nuova darsena turistica interna del Porto di Cattolica, con la quale si sosteneva che tale intervento, venendo a realizzare una espansione dell’unitario ambito portuale, sarebbe da ascriversi alla competenza statale, sicché risulterebbe illegittima per incompetenza la procedura posta in essere dal Comune di Cattolica.
Secondo la Regione ricorrente il suddetto atto sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
L’Avvocatura dello Stato ha respinto tale censure richiamando il riparto delle competenze amministrative attuato dall’art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, che, nel conferire alle Regioni le funzioni amministrative inerenti «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia», precisa che tale conferimento non opera nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, alle quali va ricondotto il Porto di Cattolica.

Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l’atto impugnato, pur in presenza di un nuovo riparto di attribuzioni di competenza, abbia inteso attrarre nella competenza statale il porto di Cattolica, appellandosi alla sua perdurante inclusione nel d.P.C.M. 21 dicembre 1995. In realtà, il nuovo assetto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all’inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.M. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative. La caratterizzazione di tale porto lo fa, infatti, rientrare nella materia “turismo” che è attualmente di competenza legislativa residuale delle Regioni, con attribuzioni delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall’art. 118 della Costituzione.
Quanto affermato non esclude che lo Stato possa procedere, per il futuro, con la necessaria partecipazione della Regione interessata, a riconoscere a taluni porti, per la loro dimensione ed importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale, o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su di essi e sulle connesse aree portuali.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara che non spettava allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale del porto di Cattolica, disponendo conseguentemente l’annullamento della nota dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, datata 3 aprile 2006.

Giurisprudenza richiamata:
– Sul riparto di competenze amministrative tra lo Stato e le Regioni in materia di porti a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione: Corte costituzionale, sentt. nn. 90 e 89 del 2006.

a cura di Elena Griglio