Corte costituzionale, 26 giugno 2007 n. 238
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Friuli Venezia Giulia
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) nella misura in cui, in particolare: disciplinando le attribuzioni delle Province, ometterebbero di riconoscere l’esistenza di «funzioni proprie» di tali enti, da identificarsi con «una serie di compiti storicamente attribuiti alle Province quali enti esponenziali di collettività vaste»; attribuirebbero «determinate funzioni, tradizionalmente spettanti alle Province, ad altri enti territoriali o loro associazioni».
Tutte queste disposizioni, ad avviso del ricorrente, eccederebbero i limiti fissati dallo Statuto alla potestà legislativa primaria della Regione in materia di «ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni», ponendosi altresì in contrasto: con il “principio dell’autonomia” ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 cost.; con l’articolo 117, secondo comma, lett. p), cost.; con gli articoli 114, secondo comma, e 118, secondo comma, cost., dai quali si ricaverebbe che le Province sono titolari di “funzioni proprie”, non comprimibili dal legislatore nazionale o regionale e da identificarsi con quelle ad esse storicamente attribuite e previste negli artt. 19 e 20 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dell’art. 118, primo comma, cost.
Argomentazioni della Corte:
Richiamando la sua consolidata giurisprudenza sulla discrezionalità del legislatore regionale, con particolare riferimento alle Regioni a statuto speciale, in materia di ordinamento degli Enti locali, la Corte evidenzia preliminarmente che la legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia in tema di Enti locali non è vincolata all’osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli Enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico o meglio, tramite le sue autonome determinazioni, deve favorire la piena realizzazione dell’autonomia degli Enti locali.
Rispetto alla mancata attribuzione alle Province di “funzioni proprie”, la Corte osserva che le “funzioni proprie” possono identificarsi con quelle fondamentali, negandosi che possa distinguersi fra le “funzioni fondamentali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), e le «funzioni proprie» degli Enti locali, di cui all’art. 118, secondo comma, Cost. La innegabile discrezionalità riconosciuta al legislatore statale nell’ambito della propria potestà legislativa e la stessa relativa mutevolezza nel tempo delle scelte da esso operate con riguardo alla individuazione delle aree di competenza dei diversi Enti locali impediscono, infatti, che possa parlarsi in generale di competenze storicamente consolidate dei vari Enti locali (addirittura immodificabili da parte sia del legislatore statale che di quello regionale). In ogni caso, una lettura complessiva della legge regionale impugnata, fa emergere l’esistenza di disposizioni che valorizzano ampiamente le Province in modo del tutto analogo alla legislazione statale.
Altrettanto infondate appaiono le censure riferite alle disposizioni della legge regionale n. 1 del 2006 che attribuiscono alle città metropolitane la «funzione di pianificazione di area vasta», che costituirebbe, invece, una delle «funzioni tradizionalmente spettanti alle Province» (in tal caso è evidente l’analogia con l’art. 23 del testo unico degli enti locali in riferimento alla Città metropolitana quale Ente locale di area vasta) ovvero che attribuiscono ai Comuni, sia pure associati in ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), funzioni di programmazione in materia di governo del territorio che in realtà spetterebbero non solo a tali enti, ma anche alle Province (la previsione della forma associativa degli ASTER, caratterizzata da una particolare rappresentatività, è infatti espressamente finalizzata alla «interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia»).
Decisione della Corte:
La Corte dichiara infondate le censure sollevate dal ricorrente.
Giurisprudenza richiamata:
– Sulle finalità della legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2, che ha trasformato la competenza legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia in tema di ordinamento degli Enti locali da concorrente in esclusiva: Corte costituzionale, sentt. n. 415 del 1994 e n. 229 del 2001;
– Sulla possibilità per il legislatore regionale, in presenza di esigenze di carattere generale, di articolare diversamente i poteri di amministrazione locale, con il limite della permanenza di almeno una sfera adeguata di funzioni: Corte costituzionale, sentt. n. 378 del 2000, n. 286 del 1997, n. 83 del 1997;
– Sul divieto per la legislazione regionale di «comprimere fino a negarla» l’autonomia degli Enti locali: Corte costituzionale, sent. n. 83 del 1997;
– Sulla doverosità del «coinvolgimento degli Enti locali infraregionali alle determinazioni regionali di ordinamento», in considerazione «dell’originaria posizione di autonomia ad essi riconosciuta»: Corte costituzionale, sent . n. 229 del 2001;
– Sul riconoscimento, in capo al legislatore delle Regioni ad autonomia speciale, di una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato e dell’ambito delle materie di esclusiva competenza statale: Corte costituzionale, sentt. n. 415 del 1994, n. 229 e 230 del 2001, n. 48 del 2003.
– Sulla utilità del criterio storico «per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale e comunale»: Corte costituzionale, sent. n. 52 de 1969.