Energia – Via libera dell’Unione Europea agli aiuti di stato italiani relativi a costi non recuperabili.

10.01.2005

Con decisione del 1° dicembre 2004 la Commissione europea ha stabilito che le sovvenzioni accordate dalle autorità italiane alle imprese elettriche per coprire i costi non recuperabili (cd. “stranded costs”), relativi al processo di liberalizzazione, sono compatibili con le norme del Trattato CE in materia di aiuti di stato. In particolare, la decisione riguarda i sussidi concessi per coprire da un lato i costi arenati relativi ad impianti di produzione costruiti prima del 1997, dall’altro i costi connessi ad un contratto firmato dall’Enel nel 1992, avente ad oggetto gas nigerano utilizzato per produrre elettricità.
Come noto, le norme del Trattato di Roma che disciplinano gli aiuti di Stato sono inserite tra quelle a tutela della concorrenza: l’art. 87, in particolare, vieta taluni agli aiuti statali o concessi alle imprese “tramite risorse statali”. È nell’ambito di tale norma che si inserisce la questione degli stranded cost riconosciuti alle imprese elettriche: i meccanismi per il loro recupero hanno, infatti, una vistosa potenzialità distorsiva della concorrenza.
La liberalizzazione dei settori della generazione e della vendita di elettricità e la separazione delle diverse fasi della filiera sono state effettuate per ottenere una diminuzione dei prezzi, con conseguente beneficio per i consumatori. Tuttavia, la riduzione dei prezzi, nonché quella della quota di mercato che l’impresa può subire in seguito alla scelta dei consumatori di cambiare il proprio fornitore, comportano una riduzione dei ricavi per le aziende; queste, infatti, si sono ritrovate nella condizione di non poter più recuperare una parte degli oneri derivanti dagli obblighi di investimento imposti dal regime regolatorio vigente prima della liberalizzazione.
Per stranded costs, dunque, si intende il recupero, per un periodo definito, concesso alle aziende operanti nel segmento della generazione elettrica, di costi sostenuti in un regime regolato e non più recuperabili in un regime di libera concorrenza; il problema è che qualunque meccanismo di reintegrazione potrebbe pregiudicare lo sviluppo della concorrenza nei mercati elettrici, inducendo le imprese che hanno diritto al recupero dei costi incagliati a realizzare extra profitti.
Con riferimento alla decisione in esame, tuttavia, la Commissione ha ritenuto compatibili con le norme del Trattato i rimborsi concessi all’Enel e agli altri operatori del settore per coprire gli stranded costs. Il totale delle sovvenzioni relative agli impianti di produzione non supererà gli 850 milioni di euro e contemplerà il periodo 2000-2003; mentre il compenso relativo ai costi legati al contratto per il gas nigeriano, che non è stato mai utilizzato in Italia come inizialmente previsto, non supererà i 1.465 milioni di euro.
Le deroghe al divieto generale degli aiuti sono concesse al fine di agevolare il passaggio delle imprese elettriche ad un mercato concorrenziale, favorendo gli investimenti, le nuove tecnologie e riducendo i rischi legati ai loro impegni o investimenti storici, purché la distorsione della concorrenza sia limitata nel tempo e negli effetti prodotti e sia controbilanciata dal contributo che essi danno alla realizzazione di un obiettivo comunitario che non potrebbe essere raggiunto dalle sole forze di mercato.
Il testo del comunicato stampa si può leggere sul sito
a cura di Irene Pacelli