Servizio idrico integrato: la gestione “in house” secondo il Ministero dell’Ambiente

12.01.2005

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – CIRCOLARE 6 DICEMBRE 2004, Affidamento in house del servizio idrico integrato (in G.U. n. 291 del 13 dicembre 2004).
La circolare disciplina le condizioni “essenziali e non eludibili” affinché si possa procedere all’affidamento del servizio idrico con la modalità di gestione in house nel rispetto dei principi di diritto comunitario. In particolare, dopo aver specificato le principali caratteristiche di tale modello organizzativo per la gestione del servizio – quali la residualità rispetto ad altre modalità di gestione, l’assenza di una reale esternalizzazione rispetto alla originaria competenza dell’ente e il rapporto di subordinazione gerarchica tra l’ente locale e l’organismo in favore del quale viene operato l’affidamento diretto – vengono individuati i seguenti requisiti formali e sostanziali obbligatori per la validità della procedura di affidamento:
(1) l’atto di affidamento deve specificare la durata della società che dovrà essere motivata e obbligatoriamente limitata al tempo necessario per il superamento degli impedimenti all’effettiva messa in concorrenza del servizio;
(2) la società deve avere un’autonomia finanziaria e decisionale limitata a quanto stabilito nell’atto costitutivo e nello statuto;
(3) gli amministratori e il direttore s.p.a. devono essere nominati da parte degli enti locali proprietari;
(4) tutti gli enti locali facenti parte dell’ambito territoriale ottimale dovranno partecipare direttamente alla società in house, mentre sono esclusi terzi soggetti;
(5) nello statuto deve essere inserito obbligatoriamente il divieto di operare fuori dal proprio ambito territoriale ottimale.
a cura di Luigi Alla


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