Insussistente il parallelismo tra insindacabilità dei parlamentari ex art. 68 Cost. ed insidacabilità dei consiglieri regionali ex art. 122 Cost.

20.07.2007

Corte costituzionale, 20 luglio 2007 n. 301

Tipo di giudizio:
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Regione Piemonte avverso lo Stato

Oggetto del ricorso:
La Regione Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ad una serie di atti del Tribunale di Monza adottati nell’ambito del procedimento penale a carico del consigliere regionale Matteo Brigandì, per violazione dell’art. 122 Cost..
A detta della ricorrente, in virtù del “parallelismo” tra le immunità dei parlamentari e le immunità dei consiglieri regionali, il giudice avrebbe dovuto rispettare la delibera di insindacabilità votata dal Consiglio regionale in merito alle opinioni espresse dal cons. Brigandì, evitando conseguentemente di proseguire il giudizio.

Argomentazioni della Corte:
Preliminarmente, la Corte ricorda che – come per l’art. 68 Cost. relativo all’insindacabilità dei parlamentari – anche l’insindacabilità dei consiglieri regionali di cui all’art. 122 Cost. deve essere intesa come guarentigia volta a presidiare l’autonomia costituzionalmente garantita ai Consigli regionali quali organi rappresentativi delle rispettive comunità territoriali.
L’identità formale degli enunciati di cui agli artt. 68 e 122 Cost, tuttavia, non riflette un’assimilazione tra le Assemblee parlamentari ed i Consigli regionali. Le attribuzioni dei Consigli regionali, infatti, non si esprimono a livello di sovranità, sicché è da escludersi la sussistenza del “parallelismo” invocato dalla ricorrente. Tale affermazione implica che non può estendersi alle Regioni l’efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle Camere ex art. 68 Cost.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Tribunale di Monza, non uniformarsi alla delibera del Consiglio regionale del Piemonte sull’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal consigliere regionale Matteo Brigandì.

Giurisprudenza richiamata:
– Sul fondamento costituzionale dell’insindacabilità dei consiglieri regionali, che trova diretto ed esclusivo fondamento nell’art. 122, co. 4 Cost.: Corte costituzionale, sentt. n. 221 del 2006, nn. 276, 163 e 76 del 2001, n. 382 del 1998;
– Sulle attribuzioni dei Consigli regionali, che non si esprimono a livello di sovranità: Corte costituzionale, sentt. n. 306 del 2002e n. 81 del 1975;
– Sull’efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle camere: Corte costituzionale, sent. n. 1150 del 1988;
– Sull’impossibilità di attribuire efficacia inibitoria alla delibere di insindacabilità adottate dai Consigli regionali: Corte costituzionale, sent. n. 195 del 2007

a cura di Elena Griglio