La tutela del paesaggio e dell’ambiente come limite alla potestà legislativa delle autonomie regionali speciali.

21.03.2010

Corte costituzionale, 17 marzo 2010, n. 101

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12 ( Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007).

Norme impugnate e parametri di riferimento:
È stato impugnato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e 4, 5 e 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), l’art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)», nella parte in cui prevede che «I Comuni competenti, ai sensi dell’articolo 60, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale. I Comuni, a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica applicano la procedura di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 42/2004».
Secondo il ricorrente la norma impugnata, che ha sostituito l’art. 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), costituisce una illegittima proroga del termine per la messa a regime della autorizzazione paesaggistica, prevista dall’art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia del paesaggio. Infatti, la su richiamata disposizione statale prevede un termine perentorio, prorogato successivamente da diversi interventi legislativi, entro cui i Comuni devono adeguarsi per l’entrata a regime del nuovo regime autorizzatorio.
Viene segnalato, inoltre, che da una parte la norma statale in questione costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, pertanto si configura la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s, Cost.; dall’altra la norma regionale impugnata eccede la competenza statutaria di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto di autonomia,  in quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia non è attribuita la competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio.

Argomentazioni della Corte:
La Corte, prima di entrare nel merito della questione, ha precisato, in primo luogo, che  la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha competenza primaria nella materia della tutela del paesaggio, ma ha solo la facoltà, ai sensi dell’art. 6 dello statuto speciale e dell’art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali, emanando norme di integrazione e di attuazione. Inoltre, ha ribadito che il paesaggio deve essere considerato un valore primario ed assoluto e che la tutela apprestata dallo Stato costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza. Si è più volte, infatti, affermato che, in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome.
Stabilite queste premesse, la Corte ha sottolineato che la norma impugnata, modificando la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determina una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l’effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all’applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l’obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell’automatica decadenza delle deleghe.
Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all’art. 6 dello statuto speciale di autonomia, in quanto determina una inammissibile modifica, per di più in senso riduttivo, della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5/2008 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Giurisprudenza richiamata:
Sulla competenza statale in materia di tutela dell’ambiente: Corte cost., sentt. nn. 272 del 2009 e n. 378 del 2007.
Sulla nozione di “paesaggio”: Corte cost. sentt. nn. 437 e 180 del 2008, nn. 378 e 367 del 2007.

a cura di Valentina Lepore