L’articolo 81 della Costituzione come limite alla potestà legislativa delle Regioni

21.03.2010

Corte costituzionale, 26 febbraio 2010, n. 70

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 recante “Provvedimenti urgenti e indifferibili”.

Norme impugnate e parametri di riferimento:
É stata sollevata  questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116 della suddetta legge , in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.
In particolare, la su citata disposizione, nel modificare l’articolo 1, comma 1 della l.r. 17 agosto 2006, n. 28 in materia di trattamento economico del personale trasferito alle Province, dispone che al personale regionale transitato nei ruoli delle amministrazioni provinciali è corrisposto, dagli Enti di appartenenza, un assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all’esercizio 2004, al netto di missioni, straordinario ed eventuali emolumenti non appartenenti alla voce “retribuzione”, goduto presso l’amministrazione regionale e quello percepito presso l’amministrazione provinciale con decorrenza dall’esercizio 2005. Così disponendo la norma, consentendo al personale regionale trasferito alle Province, la non riassorbibilità dell’eventuale differenza fra distribuzione spettante all’ente di provenienza e quella spettante nell’amministrazione presso la quale il dipendente viene trasferito, conservata con assegno ad personam, si pone in contrasto con i principi di eguaglianza fra i cittadini previsti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione. Non è conforme a legittimità, infatti, secondo il ricorrente, consentire al personale regionale trasferito alle Province, la non riassorbibilità dell’eventuale differenza fra retribuzione spettante nell’ente di provenienza e quella spettante nell’amministrazione presso la quale il dipendente viene trasferito, conservata con assegno ad personam.
È inoltre contraria alla buona amministrazione la disposizione in esame in quanto il legislatore regionale con l’odierno intervento intende intervenire retroattivamente in un provvedimento legislativo (la l.r. n. 28/06) che avrebbe già dovuto esplicare ed esaurire i suoi effetti. Nel 2006, infatti, con la legge n. 28, il legislatore regionale ha disciplinato il trattamento economico del personale trasferito alle Province. In quella sede l’articolo 1 disponeva la corresponsione da parte dell’ente di appartenenza, di un assegno ad personam, riassorbibile, pari alla differenza del trattamento economico retributivo complessivo riferito all’esercizio 2004 (al netto di alcuni emolumenti), goduto presso l’amministrazione regionale e quello percepito presso l’amministrazione provinciale con decorrenza 2005. Tale legge, quindi, disciplinava una fattispecie concreta in un arco temporale ben definito; aveva una sua copertura economica con risorse iscritte nella UPB di riferimento. L’odierno intervento inciderebbe retroattivamente in una norma che ha già espletato i suoi effetti, violando, quindi, gli articoli 3 e 97 della Costituzione in materia di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Non risulta, inoltre, la copertura economica della modifica oggetto di censura, per cui risulta violato anche l’articolo 81 della Costituzione.
Argomentazioni della Corte:  
La Corte, nell’esaminare le questioni di legittimità sollevate, si sofferma su quella riferita all’art. 81, comma 4, Cost., richiamando la sua precedente giurisprudenza in base alla quale l’obbligo di copertura di nuove o maggior spese vale anche per le leggi regionali. Nello specifico, la norma oggetto della presente questione è sicuramente fonte di aumento della spesa complessiva per il personale degli enti provinciali, perché qualsiasi incremento retributivo, invece di determinare una corrispondente diminuzione dell’assegno personale, si aggiunge integralmente all’assegno medesimo, il quale resta fisso nel suo ammontare originario.
Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe dovuto quantificare l’aggravio di spesa derivante dalla disposizione legislativa e provvedere specificamente alla sua copertura, cosa che esso non ha fatto. In particolare, tale onere non può considerarsi assolto dalle sole due disposizioni in tema di copertura finanziaria rinvenibili nella legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008 e, cioè, dall’art. 1, commi 119 e 120. Invero, il primo stabilisce che «Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008». Si tratta di una disposizione generica che non contiene una puntuale e specifica determinazione dell’onere finanziario derivante dal precedente comma 116, onde non è possibile verificare l’idoneità degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a quell’onere. Il secondo dispone che allo stato di previsione della spesa di cui alla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2008 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa elencate nell’Allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008. Tale Allegato non contiene alcuna voce alla quale possa essere ricondotta la spesa relativa all’assegno personale spettante ai dipendenti regionali trasferiti alle Province.
Va quindi dichiarata l’illegittimità della norma impugnata per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, mentre restano assorbite le censure sollevate in riferimento gli artt. 3 e 97 Cost.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 116 della legge regionale, per violazione dell’art. 81, Cost.

Giurisprudenza richiamata dalla Corte:
Sull’applicazione dell’art. 81, comma 4 anche alle leggi regionali: Corte cost. sentt. nn. 213/2008, 359/2007.

a cura di Valentina Lepore