Energia – L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas segnala all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una possibile violazione delle norme in materia di concorrenza da parte di Enel

20.04.2005

Con delibera n. 25/05 del 18 febbraio 2005 l’AEEG ha concluso le indagini conoscitive sugli andamenti al rialzo dei prezzi della Borsa Elettrica nel giugno 2004 e nel gennaio 2005.
Dall’istruttoria sono emersi possibili abusi di potere di mercato da parte di Enel Produzione, oltre ad un eventuale pratica concordata tra Enel ed Endesa (in Sardegna).
Alla luce di ciò, ai sensi dell’art. 2, comma 33, della legge n. 481/95, l’AEEG ha ritenuto opportuno, come si legge nel comunicato stampa del 12 aprile 2005, segnalare all’AGCM gli esiti delle indagini, per permettere a quest’ultima di poter valutare ed eventualmente perseguire tali comportamenti.
Come già emerso nell’ambito dell’Indagine conoscitiva congiunta svolta dalle due autorità sullo stato della liberalizzazione nel settore dell’energia elettrica, e conclusasi il 9 febbraio scorso, Enel Produzione è in posizione di assoluta indispensabilità riguardo alla formazione del prezzo nella Borsa dell’elettricità ed ha il potere di fissare il prezzo stesso senza subire sostanzialmente alcuna influenza da parte degli altri operatori di mercato (cd. “pivotalità”).
In particolare, l’AEEG ha rilevato che nei mesi critici di giugno 2004 e di gennaio 2005, il prezzo dell’energia è cresciuto significativamente e non a causa di particolari congiunture economiche, quali un consistente incremento della domanda. È difficilmente giustificabile, pertanto, il rialzo eccessivo subito dai prezzi nelle quattro macrozone del paese (Sud, Nord, Sicilia e Sardegna), nelle quali Enel, nei mesi di riferimento, è stata indispensabile per il soddisfacimento dell’intera domanda di energia elettrica ed ha avuto il potere di fissare il prezzo nel “mercato del giorno prima” nella maggior parte delle ore.
Sotto il profilo giuridico, le condotte tenute da Enel – sostiene l’AEEG – potrebbero rilevare sotto tre differenti aspetti:
1) violazione dell’art. 3, lett. a., della legge n. 287/90, ovvero abuso di posizione dominante per applicazione di prezzi eccessivi.
La particolarità della vicenda è che l’incremento dei prezzi non è stato contenuto entro i limiti che avrebbero consentito ad Enel la massimizzazione del profitto; circostanza, questa, a parere dell’AEEG, incomprensibile e patologica;
2) violazione dell’art. 3, lett. b., della legge n. 287/90, ovvero abuso di posizione dominante per pratica abuso escludente.
Secondo l’AEEG, Enel avrebbe ostacolato i concorrenti, nazionali e non nazionali, nel mercato all’ingrosso italiano, impedendone l’ingresso e la crescita. Tale comportamento, inoltre, violerebbe il principio di diritto comunitario in base al quale un’impresa in posizione dominante ha l’obbligo di astenersi da condotte idonee a ridurre la concorrenza in mercati in cui il grado concorrenziale è già di per sé compromesso, come quello dell’energia elettrica;
3) violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a. e b., della legge n. 287/90 e dell’art. 81, par. 1, lett. a. e b. del Trattato CE – divieto di intese.
Dall’indagine è emerso che i comportamenti tenuti da Enel e da Endesa potrebbero integrare gli estremi di una pratica concordata, volta ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante e capace di pregiudicare il commercio tra gli Stati della Comunità europea.
Esiste già un precedente di intesa vietata tra Enel e Endesa (si veda il recente provvedimento dell’AGCM I530 – Enel Produzione-Endesa Italia, del 10.6.2004, in Boll. n. 24/2004), fondata sul coordinamento della produzione e dello scambio di informazioni commerciali relative a dati sensibili.
(Il testo della delibera AEEG 25/05 è consultabile sul sito http://www.autorita.energia.it/docs/05/025-05.htm)
(Il testo del Provvedimento AGCM I530 – Enel Produzione-Endesa Italia è consultabile sul sito http://www.agcm.it)
a cura di Irene Pacelli