Alcune riflessioni sul Parlamento alla luce del nuovo titolo V Cost.

10.09.2001

La notazione di gran lunga prevalente riguardo al rapporto tra nuovo titolo V Cost. e Parlamento è stata finora nel senso che proprio il Parlamento costituisca uno, se non il principale, “buco” della legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale avrebbe, tra gli altri, il limite di non aver adeguato la struttura delle Camere alla nuova forma di Stato, in particolare attraverso la previsione di una Camera delle autonomie. Del resto, si tratta di un “buco” espressamente prefigurato dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che si apre appunto con l’affermazione dell’esigenza di una riforma costituzionale del Titolo I della Parte II, ossia appunto del titolo relativo al Parlamento.
Il contributo, nel soffermarsi sul rapporto tra il Parlamento e il nuovo titolo V della Costituzione, intende mostrare i limiti di tale interpretazione: e ciò non tanto nel senso di sostenere che di una Camera delle autonomie non vi sia bisogno, ma, all’opposto, nel senso di segnalare che già adesso la riforma del titolo V Cost. è idonea ad originare, se “presa sul serio”, importanti effetti sulla struttura del Parlamento e su quella che ancora oggi tende ad essere considerata come la sua funzione più importante, ossia la funzione legislativa (effetti che inevitabilmente si ripercuoteranno anche sul futuro assetto della Camera delle autonomie).
Dopo aver svolto alcune considerazioni circa le caratteristiche, per più versi peculiari, del procedimento parlamentare di formazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 – a maggior ragione interessanti dal momento che essa sicuramente costituisce la più rilevante revisione, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi, del testo costituzionale approvata dal 1948 ad oggi – ci si sofferma, in primo luogo, sull’unica norma direttamente incidente sul Parlamento, ossia l’art. 11 della legge costituzionale, relativo all’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti di regioni ed enti locali e agli effetti del suo parere sulle deliberazioni delle assemblee, segnalando come le scelte relative all’attuazione di tale norma appaiano molte e di grande delicatezza. Successivamente, si esaminano i riflessi del nuovo art. 117 Cost. non sul versante della legislazione regionale, ma sul versante della funzione legislativa statale, e, più in generale, sulle funzioni e sull’articolazione del Parlamento: la nuova disposizione finisce infatti per rendere indifferibile la piena realizzazione del principio fondamentale affermato dall’art. 5 Cost., laddove richiede l’adeguamento dei metodi della legislazione alle esigenze delle autonomie.

di Nicola Lupo


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