Quando un comportamento omissivo può giustificare un conflitto di attribuzione

13.07.2007

Corte costituzionale, 13 luglio 2007, n. 276

Tipo di giudizio:
Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana avverso lo Stato

Oggetto del ricorso:
La Regione Siciliana ha sollevato ricorso per conflitto di attribuzione avverso il silenzio-rifiuto del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte delle note emesse il 6 aprile e il 15 giugno 2006 dal proprio Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con cui si sollecitava l’acquisizione al bilancio regionale del gettito di una serie di tributi, assegnando un termine preciso per il riscontro.
Secondo la ricorrente, sarebbero violate alcune norme dello Statuto speciale, nonché il principio di leale collaborazione.

Argomentazioni della Corte:
La Corte giudica fondata l’eccezione della difesa erariale per cui il silenzio censurato, configurando un mero comportamento omissivo, sarebbe privo di attitudine lesiva delle attribuzioni regionali. Secondo costante giurisprudenza della Corte, perché un comportamento omissivo possa essere considerato come atto lesivo, esso deve essere idoneo a produrre un’immediata violazione o menomazione di attribuzioni. Nel caso di specie, il silenzio dello Stato rappresenta solo una mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante, che fa permanere lo stato di incertezza, senza tuttavia negare le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana.

Decisione della Corte:
La Corte giudica inammissibile, perché privo di tono costituzionale, il ricorso sollevato dalla regione Siciliana.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’attitudine dei comportamenti omissivi a qualificarsi come atti lesivi: Corte costituzionale, sentt. n. 187 del 1984 e n. 111 del 1976

a cura di Elena Griglio