Le leggi regionali che attuano il disposto di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/03 (come modificato dalla legge di conversione n. 326/03) modulano con assetti anche molto diversi da Regione a Regione gli elementi introdotti dalla disciplina statale in tema di condono edilizio. In generale, tuttavia, si dispone un assetto più restrittivo di quello contenuto nel predetto decreto legge, pur rimanendo fermo il limite imposto dalla vigenza dei parametri statali relativamente agli effetti penali nell’estinzione dei reati di abusivismo.
Il terzo condono edilizio nell’“interpretazione” del legislatore regionale
22.04.2005