Sull’insindacabilità dei parlamentari-ministri

20.07.2007

Corte costituzionale 20 luglio 2007, n. 304

Giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma avverso il Senato della Repubblica

Oggetto del ricorso:
Il conflitto di attribuzioni ha per oggetto la deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004 (Doc. IV-quater, n. 22) con cui è stata dichiarata l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli il 18 marzo 2004 nei confronti del querelante deputato Oliviero Diliberto, in relazione alle quali pende procedimento penale per diffamazione.

Argomentazioni della Corte:
La Corte rigetta la tesi, sviluppata dalla difesa del Senato della Repubblica, secondo cui, in caso di coincidenza della posizione di parlamentare con quella di ministro, la garanzia dell’insindacabilità dovrebbe coprire le dichiarazioni extra moenia del parlamentare-ministro, anche se non ascrivibili a funzioni parlamentari tipizzate, per il solo fatto di essere riferibili o connesse alla carica ministeriale e alla realizzazione dell’indirizzo politico che con essa si manifesta. La coincidenza, nella stessa persona, della posizione di parlamentare e di ministro non giustifica in alcun modo l’applicazione estensiva al ministro della garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, propria del parlamentare, quando questi esercita funzioni attinenti alla carica di Governo.
L’art. 68, primo comma, della Costituzione è infatti funzionale alla tutela del bene costituzionale dell’autonomia delle funzioni parlamentari come area di libertà politica delle Assemblee rappresentative.
Nella sfera dell’insindacabilità rientrano conseguentemente tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell’ambito dei lavori parlamentari, mentre per le attività non tipizzate esse si debbono considerare “coperte” dalla garanzia di cui all’art. 68 solo qualora espletate mediante procedimenti, strumenti ed atti, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare. Nel caso di specie, sono del tutto carenti il requisito della sostanziale corrispondenza di significato e della contestualità tra le opinioni rese in Parlamento e le dichiarazioni oggetto di contestazione, né rilevano gli atti tipici della funzione parlamentare.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli, oggetto del procedimento penale pendente, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Giurisprudenza richiamata:
– Sulla finalità della garanzia dell’insindacabilità come preordinata alla tutela dell’autonomia funzionale delle Assemblee rappresentative: Corte costituzionale, sent. n. 120 del 2004;
Sull’impossibilità di configurare un’insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente ad un gruppo fornirebbe copertura costituzionale per tutti gli altri iscritti al gruppo medesimo: Corte costituzionale, sentt. nn. 249 e 452 del 2006, nn. 97 e 151 del 2007

a cura di Elena Griglio