Un’altra pronuncia della Corte sull’ammissibilità del referendum sulla legge per l’elezione della Camera dei deputati

30.01.2008

Corte costituzionale, 30 gennaio 2008, n. 17

Tipo di giudizio:

Giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di due disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati).

Disposizioni oggetto di richiesta di referendum popolare:

La Corte giudica l’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione.

Argomentazioni della Corte:

La Corte osserva che il quesito non riguarda le leggi per le quali l’articolo 75, comma 2, della Costituzione, esclude espressamente la possibilità di referendum abrogativo e che esso rispetta i limiti ulteriori che la Corte ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.
Il quesito presenta inoltre il necessario carattere di omogeneità, chiarezza ed univocità in quanto idoneo al conseguimento dello scopo voluto dai presentatori, ossia l’abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione.
La normativa di risulta, infine, non presenta elementi di indeterminatezza che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni interpretativi, onde la sua autoapplicatività.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di due disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

a cura di Chiara Aquili