No a nuove imposte istituite dal comune

03.08.2002


Ministero dell’Economia – Dipartimento per le politiche fiscali – Risoluzione 2 aprile 2002, n. 5 / DPF


Il Ministero dell’Economia, riscontrando una richiesta di un comune, il quale, richiamando le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione, aveva richiesto la possibilità di introdurre, nel proprio territorio, l’imposta di soggiorno o altro tributo equivalente, ha chiarito come nessun nuovo tributo possa essere istituito dagli enti locali. Le argomentazioni ministeriali, finalizzate a mantenere uniformità di trattamento tributario a livello nazionale, si basano sulle seguenti norme costituzionali:

art. 119, co. 2, che non prevede autonomia impositiva degli enti locali;

art. 23, che impone una riserva di legge in materia di istituzione di nuove imposte;

art. 117, co. 3, che individua come materie di legislazione concorrente quelle relative all’armonizzazione dei bilanci pubblici e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

art. 114, che definisce gli enti locali come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione;

art. 118, co. 2, che stabilisce che gli enti locali siano titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

a cura di Corrado Cardoni