Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sugli affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali

29.11.2005

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  – AS 311 modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali.
In una segnalazione del 6 settembre 2005, l’Autorità ritorna sulla questione degli affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali. Ribadendo l’orientamento espresso con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici (segnalazione AS 266 del 07 agosto 2003 – Normativa di settore dei servizi idrici), l’Autorità osserva come la disciplina in tema di servizio idrico integrato (Legge 5 gennaio 1994, n. 36) persegua una regolazione di settore compatibile, nel suo complesso, con i principi della concorrenza.
Viene comunque ricordato come permangano ancora dei problemi relativamente all’attuazione non uniforme della riforma, sia con riferimento alle modalità organizzative adottate, che per i criteri di selezione dei gestori frequentemente individuati in elusione al ricorso all’esperimento di gare.
Per quanto concerne le disposizioni relative alla generale disciplina dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 113 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 267 del 2000 e succ. mod. ed integrazioni), viene sollecitata un’interpretazione della disciplina conforme ai principi del diritto comunitario.
Al riguardo, si rileva che sebbene i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza abbiamo trovato formale esplicitazione in una puntuale disciplina di affidamento solo con riferimento agli appalti pubblici, questi debbano ritenersi applicabili anche alle concessioni di pubblici servizi come chiarito sia dalla Commissione (Comunicazione sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 aprile 2000) che dalla Corte di Giustizia (sentenza 7 dicembre 2000, in causa C-324/1998, Teleaustria).
L’Autorità, inoltre, sottolinea l’importanza di un’applicazione sempre più rigorosa del principio di tutela e promozione della concorrenza tanto nell’ambito dell’attività normativa quando di quella regolamentare sia a livello nazionale che regionale e locale ed un più generalizzato ricorso a procedura di gara per l’affidamento delle gestioni. Coerentemente con questa impostazione, viene ricordato come la possibilità di procedere ad affidamenti diretti debba ritenersi legittimamente ammessa solo con riferimento alle ipotesi cd. «in house» e con l’indicazione di una motivazione chiara circa l’effettiva sussistenza di “circostanze giustificanti l’opportunità di tale affidamento”.
Sul punto si richiama, infatti, l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità (si veda, a tal proposito, la sentenza 11 gennaio 2005, in causa C-26/03) nella quale viene circoscritta in termini assai rigorosi la legittimità dell’affidamento in house ai casi in cui l’affidatario sia effettivamente da considerarsi come un’articolazione dell’ente pubblico svolgente la sua attività a favore dell’ente pubblico affidante.
Il testo della segnalazione può essere reperito nella sezione Segnalazioni del sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al seguente indirizzo: http://www.agcm.it
a cura di Luigi Alla