Illegittima la competenza della giurisdizione tributaria sulle controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

14.03.2008

Corte costituzionale, 14 marzo 2008, n. 64

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevato dal Tribunale ordinario di Roma

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria la competenza sulle controversie relative ala debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). In particolare, sarebbe violato il divieto di istituire giudici speciali di cui all’art. 102 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte costituzionale evidenzia come la giurisdizione tributaria debba essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, e quindi rientrante nella disciplina di cui alla VI disp. trans. della Costituzione. Ne deriva che la modificazione dell’oggetto della giurisdizione tributaria – come quella degli altri organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione – è consentita solo se non “snaturi” la materia originariamente attribuita alla sua cognizione. Nello specifico, l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria si traduce in una violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
Nel caso di specie, il COSAP non presenta natura tributaria; la stessa Corte di cassazione ha infatti evidenziato al riguardo che il COSAP si applica in alternativa al tributo denominato “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (TOSAP) ed è stato concepito dal legislatore come sostanzialmente diverso da tale tributo, essendo piuttosto disegnato come corrispettivo (canone) di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il difetto della natura tributaria del contributo – e quindi della controversia – fa conseguentemente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del COSAP.

a cura di Elena Griglio