No all’elettorato attivo e passivo dei cittadini extracomunitari nelle elezioni locali

18.05.2004

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali – Circolare 22 gennaio 2004, n. 4

Il Ministero dell’Interno, nel rispondere ad alcune segnalazioni di iniziative provenienti da Amministrazioni comunali, finalizzate ad estendere, attraverso modifiche statutarie, l’elettorato attivo e passivo, nelle consultazioni amministrative e per il rinnovo degli organi di decentramento comunale, ai cittadini extracomunitari stabilmente residenti in Italia, ha precisato che nell’ordinamento non esiste alcuna norma costituzionale, ordinaria o comunitaria che autorizzi tale estensione. Le argomentazioni ministeriali prendono le mosse:
· dall’art. 48 della Costituzione che stabilisce “sono elettori tutti i cittadini ( …… ) che hanno raggiunto la maggiore età”;
· dal d.p.r. 570/1960 che, all’art. 13, prevede “sono elettori i cittadini italiani inscritti nelle liste elettorali”;
· dalla direttiva 94/80/CE, recepita con l. 52/1996 e d.lgs. 197/1996, che fissa le norme che consentono ai cittadini dell’Unione europea, residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza di chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza e, quindi, di potere esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali.
Conclude affermando che l’estensione di tale diritto ai cittadini extracomunitari, seppure con regolare permesso di soggiorno, non può che costituire oggetto di valutazioni e scelte in sede politica, con conseguente necessità di operare le opportune modifiche al dettato costituzionale ed alla vigente legislazione ordinaria.

a cura di Corrado Cardoni