Sulla finanziabilità dei debiti fuori bilancio

28.06.2004

Cassa depositi e prestiti s.p.a. Comunicato 8 aprile 2004 (in G.U. 16 aprile 2004, n. 89)

La Cassa depositi e prestiti interviene nuovamente (dopo la circolare 1251/2003) per chiarire i dubbi su fattispecie di indebitamento degli Enti locali, per coprire debiti fuori bilancio successivi alla riforma costituzionale, la quale ammette il ricorso al debito solo per coprire le spese di investimento (art. 119). In relazione a tale principio, quindi, qualsiasi debito fuori bilancio riferito a spese in conto capitale può essere finanziato con mutui della Cassa depositi e prestiti, a prescindere dal limite temporale dell’entrata in vigore della riforma costituzionale, mentre, per i debiti riferibili alle spese correnti sono finanziabili solo quelli maturati precedentemente all’8 novembre 2001. La Cassa, nel comunicato in esame, ha riconfermato che il per debito maturato si intende quello riferito a spese rispetto alle quali il correlato diritto di credito presenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Le problematiche applicative sulle quali si sofferma riguardano:
·  i debiti derivanti da interessi e rivalutazione monetaria;
·  i debiti derivanti da risarcimento dei danni dovuti in caso di occupazione d’urgenza divenuta illegittima;
· i debiti risultanti da atto avente data anteriore al termine dell’8 novembre 2001, confermati, ovvero ridotti nell’importo, da un successivo atto decorrente dalla data di cui sopra.

a cura di Corrado Cardoni