Segnalazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas al Parlamento e al Governo in tema di corrispettivo dovuto dal gestore del servizio di distribuzione del gas all’Ente locale per l’affidamento del servizio.
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (di seguito: AEEG) ha formulato una segnalazione in tema di definizione dei criteri per il corrispettivo dovuto dal gestore del servizio di distribuzione del gas all’Ente locale per l’affidamento del servizio. Più in particolare, oggetto di attenzione da parte dell’AEEG è l’effetto che la previsione di questo corrispettivo potrebbe esercitare sulle procedure di affidamento del servizio di distribuzione.
Nella segnalazione, l’AEEG – dopo aver richiamato la normativa comunitaria e nazionale che consente di imporre, nell’interesse economico generale, alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, in particolare, la sicurezza, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’efficienza energetica –, ha effettuato una sintetica ricostruzione del quadro regolatorio delineato dai propri interventi in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del gas (Delibera 28 dicembre 2000, n. 236, succ. mod. con Delibera 29 settembre 2004, n. 168) e di tariffe del servizio di distribuzione del gas (Delibera 28 dicembre 2000, n. 237, succ. mod. con Delibera 29 settembre 2004, n. 170).
Relativamente alla disciplina tariffaria, viene ricordato che il principio cardine su cui si basano le Delibere 237/00 e 170/04 è quello della definizione, per ogni ambito tariffario, di un vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) che individua i costi massimi riconosciuti al gestore del servizio relativi alla gestione, agli ammortamenti (componente destinata a finanziare opere di manutenzione straordinaria e di mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti) ed alla remunerazione del capitale investito.
Per quanto concerne, invece, , l’attività di distribuzione del servizio, si ricorda che nel quadro regolatorio delineato dal d. lgs. 164/2000 essa è qualificato come attività di servizio pubblico che può essere affidata, per periodi non superiori a dodici anni, mediante gara aggiudicata sulla base delle “migliori condizioni economiche” e di prestazione del servizio e su un insieme di elementi richiamati nell’art. 14, co.6, che vanno a costituire parte integrante del contratto di servizio.
In attuazione dell’articolo 14, co.1, del d.lgs. 164/2000, l’AEEG ha predisposto e trasmesso al Ministero delle Attività Produttive per l’approvazione, un contratto tipo di distruzione del servizio per la regolazione dei rapporti tra l’Ente che affida il servizio ed il soggetto distributore. (Delibera 8 aprile 2004, n. 55). In tale schema di contratto tipo è previsto un articolo relativo al corrispettivo dovuto dal gestore del servizio di distribuzione del gas all’Ente locale per l’affidamento del servizio, nel quale riportare le condizioni economiche offerte dal gestore in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio.
L’Autorità, pur affermando che il corrispettivo dovuto dall’impresa distributrice all’Ente locale non contrasta con il meccanismo tariffario basato sul sistema VRD, rileva che l’erosione da questo provocata sui ricavi massimi consentiti dal gestore “deve essere contenuta” in quanto tali corrispettivi non possono essere computati, a titolo di costo, nel calcolo del vincolo sui ricavi. Nel caso contrario, infatti, si determinerebbero degli evidenti effetti distorsivi sul mercato ed una rilevante penalizzazione economica per gli utenti.
La disciplina attualmente prevista per l’affidamento del servizio di distribuzione non definisce i criteri per la valutazione, in fase di aggiudicazione della gara, dell’incidenza del corrispettivo offerto dal gestore all’Ente, né i criteri per la determinazione del suo ammontare. In tale contesto, alcuni recenti affidamenti hanno messo in evidenza la tendenza a privilegiare, in fase di aggiudicazione delle gare, la componente relativa al corrispettivo offerto dal gestore.
In tale prospettiva, data l’impossibilità per il gestore del servizio di recuperare in tariffa l’onere derivante dal pagamento del corrispettivo, vi potrebbe essere il rischio che il distributore sia incentivato a privilegiare un’ottica di breve periodo e a conseguire dei margini di guadagno attraverso una forte riduzione dei costi di gestione e degli investimenti per la sicurezza.
In considerazione della possibilità che tale tendenza trovi consolidamento e generalizzazione nelle gare che saranno esperite al termine dell’attuale periodo transitorio, l’AEEG sollecita l’urgente definizione di opportuni criteri sia per la valutazione, in sede di aggiudicazione della gara, del corrispettivo offerto dal gestore del servizio di distribuzione del gas all’Ente locale, che per la determinazione del relativo ammontare.
Il testo del documento è reperibile nella sezione Segnalazioni del sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas al seguente indirizzo http://www.autorita.energia.it.