Salvi i principi fondamentali della legislazione statale Corte Costituzionale, 26 giugno 2002, n. 282

26.06.2002

Corte Costituzionale, 26 giugno 2002, n. 282

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26 (“Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia”), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli articoli 2, 32, 33 comma 1, 117, comma 2, lett. l e m, e comma 3, Cost., nonché ai principi ricavati da norme contenute in leggi statali.


Secondo il Governo la legge regionale, relativa all’appropriatezza delle cure e non all’organizzazione del servizio sanitario, invaderebbe la competenza esclusiva statale definita dall’art. 117, comma 2, lett. l e m, incidendo su diritti fondamentali del paziente e sulle responsabilità dei sanitari. In subordine il ricorrente ritiene che, ove si ravvisasse in materia una competenza concorrente della regione, la legge impugnata sarebbe comunque illegittima, in quanto in contrasto con i principi fondamentali desumibili dalle leggi statali vigenti.


La Corte Costituzionale affronta la questione inquadrandola sotto il profilo della tutela della saluta che, ai sensi dell’art. 117, comma 3, costituisce oggetto di potestà normativa concorrente, che deve essere esercitata dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali posti con legge dello Stato. Ed è proprio dal punto di vista del contrasto con i principi fondamentali della materia che la Corte ritiene fondata la questione, sottolineando come “specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore.” Pertanto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della normativa regionale in oggetto perché essa si configura come una scelta legislativa autonoma e non prevede, viceversa, l’elaborazione di indirizzi fondati sulle evidenze scientifiche acquisite, implicando pertanto una violazione di quelle norme di legge che a questi indirizzi fanno riferimento e che costituiscono tutt’ora i principi fondamentali della materia, indipendentemente dall’attualità del riparto di competenze che realizzavano prima della riforma del Titolo V.


La sentenza in esame si segnala in modo particolare perché costituisce il primo intervento della Corte Costituzionale, in materia di modalità di esercizio della potestà legislativa concorrente, dopo la riforma del Titolo V, risolvendo, in termini positivi, il problema dell’esercizio della competenza concorrente nelle materie in cui non fossero ancora intervenute le leggi “cornice” statali.

a cura di Luca Castelli