Sanatoria edilizia, verifica del pagamento dell’oblazione ed estinzione del reato

28.03.2008

Corte costituzionale, 28 marzo 2008, n. 70

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale di Frosinone

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 36 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 che, nel prevedere e disciplinare la sanatoria straordinaria degli illeciti edilizi, ha stabilito che l’effetto estintivo dei reati edilizi si produce con il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il pagamento dell’oblazione.
Sarebbero conseguentemente violati gli artt. 3 e 111 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte ricorda preliminarmente che la disciplina del condono edilizio in oggetto opera su due piani distinti: quello penale, che determina l’estinzione dei reati edilizi; quello amministrativo, che comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l’estinzione dell’illecito amministrativo).
La previsione di un termine per il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato appare non irragionevole, sia in quanto connessa con l’esigenza di garantire che essa si produca solo con l’effettivo pagamento dell’oblazione realmente dovuta, sia in quanto volta a fissare un termine certo per l’effettuazione dei relativi controlli ed accertamenti da parte dell’amministrazione competente. Da qui l’esigenza della fissazione di un termine congruo all’amministrazione comunale (dei cui accertamenti il giudice si avvale) che, in qualità di soggetto preposto alla determinazione definitiva dell’importo dell’oblazione, deve anche verificare la congruità della somma effettivamente pagata.
Correttamente, quindi, la disposizione impugnata ha tenuto distinti ed autonomi gli effetti penali del condono edilizio (ai quali si applica il termine di trentasei mesi in oggetto) rispetto a quelli amministrativi (per i quali è previsto il silenzio-assenso nel caso in cui l’amministrazione comunale non si pronunci entro ventiquattro mesi).
Tuttavia, la disposizione censurata esclude che possa essere dichiarato estinto il reato prima dei trentasei mesi, anche nel caso in cui il comune proceda più tempestivamente all’accertamento dell’effettività e della congruità dell’oblazione versata; tale previsione risulta manifestamente irragionevole.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 36 del decreto legge n. 269 del 2003, nella parte in cui prevede che gli effetti estintivi dei reati edilizi si producano anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento dell’oblazione, sia intervenuta l’attestazione di congruità dell’oblazione corrisposta da parte dell’autorità comunale.

a cura di Elena Griglio