Il nuovo Titolo V già applicabile alle regioni speciali Corte Costituzionale, 23 luglio 2002, ord. n.377

23.07.2002

Corte Costituzionale, 23 luglio 2002, ord. n.377

Giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Valle d’Aosta concernente “Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all’art. 3 Cost.

Nell’esaminare la disciplina relativa al procedimento di impugnazione delle delibere legislative della Regione Valle d’Aosta, la Corte rileva come tale disciplina, dettata dall’art. 31 dello statuto speciale, preveda un controllo preventivo di costituzionalità analogo a quello previsto dall’art. 127 Cost. nella sua originaria formulazione. Il nuovo meccanismo dell’art. 127, introducendo invece un controllo di tipo successivo, consente l’entrata in vigore della legge anche in pendenza di un giudizio di costituzionalità promosso prima della revisione del Titolo V e si traduce, quindi, in un ampliamento della sfera di autonomia della Regione rispetto alla previsione statutaria. Ai sensi dell’art. 10 della l. c. 3/01, la nuova disciplina dell’art. 127 risulta applicabile anche al giudizio in corso, pertanto la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso in quanto il controllo di costituzionalità non può essere esperito prima che la delibera legislativa sia entrata in vigore.

Un impianto argomentativo sostanzialmente analogo sorregge la sentenza 408/02, con cui la Corte risolve un conflitto d’attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Governo, dichiarando cessata la materia del contendere.

a cura di Luca Castelli