L’autonomia nelle prestazioni richieste e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico escludono la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5144

13.09.2003

Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5144

In materia di rapporto di lavoro il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5144 del 2003 ha statuito che l’autonomia nelle prestazioni richieste e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico, escludono la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Né a diversa conclusione possono indurre la firma del foglio di presenza, peraltro con la specifica indicazione della posizione di consulente, in quanto questa circostanza costituisce adempimento richiesto dalla convenzione, che prevede la liquidazione della parcella previa attestazione della prestazione delle consulenze da parte del Responsabile del servizio.
La circostanza poi che sussistessero alcuni aspetti tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali l’osservanza di un certo orario di lavoro, la concessione di ferie e permessi, è aspetto secondario comunque conciliabile con una prestazione professionale da effettuare non isolatamente ma in modo coordinato con il lavoro di altri (V. la decisone di n. 4887 del del 20.9.2000).
Dall’analisi del contenuto del rapporto risulta che l’attività svolta dall’interessata, tendente al recupero e reinserimento sociale della popolazione carceraria nell’ambito provinciale, ha i caratteri propri di una collaborazione esterna, posta in essere in assoluta autonomia, con l’unico obbligo di documentare con relazioni mensili e finali di quanto effettuato.
Né vi è stato uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’Ente, tanto è vero nell’ambito dell’amministrazione provinciale non sussiste una struttura operativa sovraordinata all’espletamento di tali funzioni e neppure esistono specifici posti in organico.
Pertanto si tratta di un incarico di tipo professionale, congruente con l’attività di tipo intellettuale richiesta.
La mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Provincia, comporta che non vi può essere alcun obbligo di adeguamento retributivo con riferimento al personale della Provincia svolgente analoghe mansioni, così come non si può procedere al rinnovo per dodici mesi del rapporto in atto ai sensi dell’invocato art. 1 bis D.L. n. 393/1992, rinnovo che presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

a cura di Vincenzo Antonelli