Obbligo del comune di adottare una disciplina urbanistica in caso di sopravvenuta inefficacia di precedenti vincoli espropriativi Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2003 n. 5675

13.04.2003

Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2003 n. 5675

In materia di vincoli di inedificabilità il Consiglio di Stato con la decisione n. 5675 del 2003 ha ritenuto che non essendo stata abrogata, tacitamente, dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, trova applicazione, in tutte le ipotesi di vincoli di piano, la disposizione dell’art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968 n. 1187, la quale prevede che le indicazioni di Piano Regolatore Generale che assoggettino beni determinati a vincoli preordinati all’espopriazione o che comportino l’inedificabilità assoluta del suolo o, comunque, privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, perdano efficacia qualora entro cinque anni dall’approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati ovvero non siano stati autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. Ne consegue che, decorso inutilmente il predetto termine, l’area interessata dall’atto impositivo ormai inefficace risulta sprovvista di una regolamentazione urbanistica ed il Comune è obbligato ad una nuova pianificazione dell’area rimasta non normata (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 2 aprile 1984, n. 7; Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 1999, n. 209; Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6415).
Ne consegue che il Comune, a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici in questione, è tenuto a provvedere all’integrazione del P.R.G., divenuto parzialmente inoperante, potendosi reiterare i vincoli decaduti sia attraverso una variante specifica che una variante generale, unici strumenti che consentono all’amministrazione comunale di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano e alle nuove esigenze di pubblico interesse. Da tale obbligo il Comune non è esonerato per l’applicabilità, nei casi in questione, della disciplina dettata dall’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la quale ha natura provvisoria, e non può sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune.

a cura di Vincenzo Antonelli