La valutazione dell’impatto ambientale negli enti locali Consiglio di Stato, sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1

13.01.2004

Consiglio di Stato, sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1

La Sesta sezione del Consiglio di Stato è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della valutazione positiva espressa dalla giunta provinciale di Trento (sulla base del parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ambiente) in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di impianti sciistici che ha però subordinato tale valutazione positiva ad una serie di prescrizioni.
Il Collegio ha sul punto chiarito che poiché il concetto di valutazione di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno penetrante, si tratta di stabilire se le alterazioni conseguenti alla loro realizzazione possano ritenersi “accettabili” alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera.
In siffatta prospettiva è evidente che gli Organi amministrativi preposti al procedimento di V.I.A. abbiano il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata. Del resto, nel caso in esame, è la stessa legge provinciale di Trento 29 agosto 1988, n.28 a prevedere che l’Amministrazione “con la deliberazione di valutazione positiva dell’impatto ambientale…può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione” (art.6, 5° comma, L.P. cit.). Non può dunque considerarsi contraddittorio il parere favorevole espresso dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente solo perché condizionato all’osservanza di “prescrizioni” e “punti fermi”.
La circostanza infatti che contestualmente alla valutazione positiva di impatto ambientale siano state poste anche delle condizioni non significa che il progetto dell’opera non potesse essere considerato eco-compatibile, come se l’adozione di dette condizioni dimostrasse l’inidoneità di tale progetto ad essere valutato positivamente. Posto che la valutazione di impatto ambientale attiene, nel caso in esame, ad un progetto di massima, come tale suscettibile di essere integrato e dunque migliorato in sede di progettazione esecutiva, i “punti fermi” e le “prescrizioni” impartite dall’Amministrazione stanno semmai ad indicare come da parte di questa sia stata avvertita l’esigenza di migliorare ulteriormente il progetto contenendo al massimo l’impatto che l’opera progettata avrà sull’ambiente. Ne consegue che il ricorso allo strumento delle “prescrizioni” non può essere visto come sintomatico di un progetto incompatibile con l’ambiente.

a cura di Laura Lamberti