Organizzazione amministrativa e ordinamento giudiziario Corte costituzionale, 29 aprile 2004, n.134

29.04.2004

Corte costituzionale, 29 aprile 2004, n.134

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n.11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), ad esclusione dell’art.6, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere f), g), h), l), 81 e 119, quarto comma della Costituzione.
Ad opinione del ricorrente, la Regione Marche si è autoattribuita una competenza che è propria dello Stato, in materia di ordine pubblico e sicurezza (art.117, secondo comma, lett.h)), istituendo un apparato amministrativo “parallelo” a quello centrale includendo anche organi giurisdizionali, le cui funzioni possono essere disciplinate solo con legge statale.
Le questioni relative agli articoli 1, 2, 4, 5 della legge regionale 24 luglio 2002, n.11 sono state dichiarate inammissibili dalla Corte, per difetto della determinazione governativa, in quanto nella delibera del Consiglio dei Ministri è contenuto solo un generico riferimento ad impugnare la citata legge della Regione Marche, mentre nella relazione del Ministro per gli affari regionali, cui si rinvia nella delibera, è menzionata un’unica disposizione censurabile, l’art.3, comma 3 della suddetta legge.
Tale disposizione prevede la costituzione di organismo, denominato Comitato di indirizzo, dipendente dalla Presidenza della Giunta regionale, cui dovrebbero far parte delle figure istituzionali statali (i Prefetti) nonché degli esponenti di organi giudiziari (Procuratore della Corte d’Appello di Ancona, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Ancona), in contrasto con l’art.117, secondo comma, lettere f), g), l), della Costituzione. La resistente, in prossimità dell’udienza, ha eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, data la recente sottoscrizione, in data 18 ottobre 2003, di un Protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Interno e la Regione Marche in materia di sicurezza locale e di politiche integrate per la sicurezza, attraverso il quale sono previste “forme di partecipazione di organi statali ad iniziative e sedi collaborative con la Regione”.

La Corte si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 3, della legge regionale 24 luglio 2002, n.11, rigettando l’eccezione avanzata dalla Regione Marche riguardo alla presunta rinuncia “tacita” al ricorso da parte dello Stato in seguito alla stipula del Protocollo. La Corte fa osservare innanzitutto che il potere di rinunciare al ricorso non spetta al Ministro dell’interno ma al Presidente del Consiglio; in secondo luogo, si sottolinea che il tipo di partecipazione prevista per il Comitato di indirizzo non è una mera facoltà degli interessati, ma si configura come una nuova attribuzione in capo ad organi dello Stato. In questo modo, si delineano nuovi compiti a carico dei titolari di uffici giudiziari e prefettizi in quanto tali, mediante la loro qualificazione ex lege di componenti necessari di un organo regionale. La disposizione in questione, perciò, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello stato, espressa nell’art.117, secondo comma, lett.g) Cost., e vìola altresì la riserva di legge statale prevista dall’art.108, primo comma, Cost., in tema di ordinamento giudiziario.
Pur riconoscendo l’importanza delle forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e locali, la Corte ritiene che, qualora tale coordinamento coinvolga anche compiti e attribuzioni di organi dello Stato, esso non possa essere il frutto di una volontà unilaterale e autoritativa delle Regioni, ma debba trovare il suo fondamento in leggi statali, o quantomeno scaturire da un accordo tra gli enti interessati.

a cura di Rosella Di Cesare