Infondate le questioni in tema di razionalizzazione e ammodernamento della rete di carburanti Corte costituzionale, 7 giugno 2004, n.172

07.06.2004

Corte costituzionale,  7 giugno 2004, n.172

Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, 11, comma 2 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n.15 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione). La legge regionale inciderebbe su vari profili connessi alla competenza esclusiva statale (art.117, secondo comma, lett.e), h), l), s) Cost.), e resterebbe affidata alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni in quanto rientrante nella disciplina dell’”energia”, nonché, marginalmente, in quella della “tutela della salute”.
Rispetto all’art.4.1 della legge, il ricorrente contesta l’omesso richiamo, da parte della disposizione regionale, delle “non poche e non trascurabili” norme statali che riguardano la localizzazione e la costruzione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
L’art.5 invece, in tema di esercizio provvisorio degli impianti in questione, attribuirebbe in maniera illegittima ad un soggetto privato (il “tecnico abilitato”) dei compiti che attengono ad aspetti non rientranti nella competenza legislativa regionale.
In merito all’art.11, si ritiene che l’attribuzione di poteri sostitutivi al Presidente della Giunta contrasterebbe con gli art.114, commi primo e secondo, 117, comma secondo lett.p), e 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina del potere sostitutivo spetterebbe allo Stato.
La Corte costituzionale si è pronunciata dichiarando:
· non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.4.1 della legge n.15 del 2002;
· la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.5 della predetta legge;
· non fondata la questione relativa alla presunta illegittimità costituzionale dell’art.11 della medesima legge regionale.
Con riguardo alla prima disposizione, la Corte ritiene che il mancato richiamo esplicito alla legislazione statale vigente in materia non esclude la necessità di conformarsi a tutte le previsioni legislative che hanno riflessi sulla realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. L’art.5, invece, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si limita a precisare i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione di un’attività che, ad avviso della Corte, rientra in un settore di competenza regionale.
Per quanto attiene ai poteri sostitutivi, il giudice costituzionale precisa che la normale distribuzione delle competenze non risulta alterata dalla previsione della sostituzione di un livello di governo ad un altro per il compimento di specifici atti considerati dalla legge come necessari, laddove l’inerzia dell’ente possa pregiudicare gli interessi unitari coinvolti. L’individuazione del Governo quale titolare del potere sostitutivo ex art.120 Cost. è motivata dal carattere straordinario dell’intervento, esercitabile cioè solo in casi di emergenze istituzionali di particolari gravità; tuttavia non si esclude a priori la possibilità che una legge regionale, nelle materie di propria competenza, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi di governo regionali, nel rispetto di limiti e condizioni che la giurisprudenza costituzionale ha precedentemente indicato (si vedano da ultime le sett. 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004).
Ciò premesso, la Corte ritiene che l’art.11 della legge in esame abbia rispettato tali criteri, in quanto contiene una compiuta definizione dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano tale potere sostitutivo, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

a cura di Rosella Di Cesare