Nuova pronuncia della Corte in tema di poteri sostitutivi Corte Costituzionale, 10 maggio 2004, n.140

13.05.2004

Corte Costituzionale, 10 maggio 2004, n.140.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 2 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n.20 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) per violazione degli articoli 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione. La norma in oggetto, nell’attribuire delle competenze ai Comuni riguardanti l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti su aree private, prevede l’intervento sostitutivo della Regione, laddove, entro i termini indicati, il Comune non abbia provveduto.
Secondo la ricorrente, a seguito della equiordinazione dei soggetti ad autonomia costituzionalmente garantita, non sarebbe legittima un’ipotesi di controllo sostituivo della Regione, anche perché la generalità delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni ex art.118 Cost. Inoltre, si rileva che l’art.120 Cost. attribuisce un potere sostitutivo esclusivamente al Governo rispetto all’attività di organi di enti autonomi di qualsiasi livello.
La Corte costituzionale ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art.4.2 della legge 13 maggio 2003, n.20. In precedenti pronunce (si vedano da ultime le sentt.n.112, 69, 43 del 2004), la Corte ha sottolineato il carattere “straordinario” dell’intervento del Governo in virtù dell’art.120 Cost., ammettendo, perciò, la possibilità di un azione sostitutiva ad opera di organi di governo della Regione nei confronti degli enti locali. Il giudice costituzionale ha brevemente richiamato i limiti e le condizioni per l’esercizio di tale potere sostitutivo. Innanzitutto è necessario che l’intervento sostitutivo sia previsto espressamente da una legge; in secondo luogo esso deve riferirsi ad atti la cui obbligatorietà derivi da interessi di dimensione più ampia; inoltre, il relativo potere deve essere esercitato esclusivamente da organi di governo della Regione; infine, deve comunque essere consentito all’ente che subisce il potere sostitutivo di provvedere direttamente e di interloquire con la Regione, in ossequio al principio di leale collaborazione.
Tali condizioni di esercizio del potere sembrano rispettate dalla normativa regionale censurata. L’art.4 infatti, stabilisce un termine generale di novanta giorni per consentire l’adempimento da parte dei Comuni e in caso contrario, prevede che la Giunta regionale fissi un ulteriore termine perentorio di esecuzione con effetti simili a quelli di una diffida ad adempiere. Solo successivamente la Giunta può esercitare il potere sostitutivo, a conclusione perciò di un procedimento che rispetta i parametri costituzionali evocati nonché il principio di leale collaborazione.


a cura di Rosella Di Cesare