In materia di blocco del turn over per il personale degli enti localiCorte costituzionale, 17 – 22 dicembre 2004, n. 390

13.04.2005

Corte costituzionale, 17 – 22 dicembre 2004, n. 390.

Le Regioni Marche, Toscana,Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto hanno promosso questione di legittimità costituzionale dell’art.34 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria per il 2003) e dell’art.3, commi 53-55, 58, 60, 61, e 65, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (finanziaria per il 2004). La Corte riuniti i ricorsi presentati dalle varie Regioni ha stabilito:
· La non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riferite all’art.34 commi 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13 e 22 della legge 289 del 2002 e quelle riferite all’art.3, commi 53, 54, 55, 58, 61, 65 della legge 350 del 2003.
· L’illegittimità costituzionale dell’art.34, comma 11 delle l.289/02 e dell’art.3, comma 60 della l.350/03. Il legislatore statale, secondo la Consulta, può stabilire criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato coinvolgendo in tale attività le Regioni e gli enti locali, poiché tale previsione è l’attuazione del principio costituzionale del ‘coordinamento della finanza pubblica’. Allo stesso tempo, a livello statale si può disporre del divieto di procedere a nuove assunzioni, in quanto tale divieto è funzionalmente correlato all’accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata e, in ogni caso, si tratta di un divieto temporalmente determinato. Ciò che ad avviso della Corte è illegittimo, è la fissazione di un tetto massimo per le assunzioni a tempo indeterminato, in quanto viene posto un precetto specifico e puntuale sull’entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002. E’ questa indebita invasione statale di un ambito riservato alla legislazione regionale, qual è appunto l’organizzazione della propria struttura amministrativa, ad essere censurata dal giudice delle leggi.

a cura di Rosella Di Cesare