In materia di formazione professionale e apprendistato Corte costituzionale, 28 gennaio – 2 febbraio 2005, n.51

13.02.2005

Corte costituzionale, 28 gennaio – 2 febbraio 2005, n.51

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, in via principale, gli artt. 47 e 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), disciplinanti rispettivamente il «Finanziamento di interventi per la formazione professionale» ed i «Fondi interprofessionali per la formazione continua».
La Corte costituzionale ha dichiarato:
· Fondata la questione relativa all’art.47, comma 1. La norma impugnata disciplina infatti interventi destinati alla formazione professionale: questa materia appartiene, nell’assetto definito dal nuovo art. 117 della Costituzione, alla competenza residuale delle Regioni. La Corte ha anche precisato che lo Stato non può disporre l’erogazione di finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale, sia esclusiva che concorrente, in quanto significherebbe un’illegittima ingerenza nell’esercizio di funzioni regionali e degli enti locali.
· Infondata la censura mossa all’art.47 comma 2. La disciplina dell’apprendistato si colloca all’incrocio di una pluralità di competenze: esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle Regioni (formazione professionale), concorrenti di Stato e Regioni (tutela del lavoro, istruzione). Pertanto la disciplina statale è ammissibile, specie nella forma di finanziamento della formazione nell’apprendistato, purchè crei spazi per garantire il principio di leale collaborazione con le Regioni.
· Fondata la questione riferita all’art.48. I «fondi interprofessionali per la formazione continua» disciplinati dalla norma impugnata operano in materia di formazione professionale, che appartiene alla competenza residuale della Regione. Nonostante lo Stato possa comunque riconoscere a soggetti privati la facoltà di istituire, in tale materia, fondi operanti sull’intero territorio nazionale, di specificare la loro natura giuridica, di affidare ad autorità amministrative statali poteri di vigilanza su di essi, anche in considerazione della natura previdenziale dei contributi che vi affluiscono, deve operare tenendo conto del principio di leale collaborazione con le Regioni, che nella norma in esame pare inattuato.

a cura di Rosella Di Cesare