Il Presidente del Consiglio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 2 della legge 11 dicembre 2003, n.21 della Regione Friuli Venezia Giulia (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali) per violazione dell’art. 48 della Costituzione e delle norme statutarie sulla competenza legislativa in materia elettorale, in specie dell’art. 5 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e delle relative disposizioni di attuazione.
La Corte ha ritenuto non fondata la questione.
La Consulta ha precisato che la competenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di elezioni degli enti locali si fonda sull’art-4, n.1-bis dello statuto speciale, in quanto rientra nella potestà legislativa esclusiva della Regione “l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”. La precedente giurisprudenza della Corte aveva già affermato che la legislazione elettorale, ovvero “la configurazione degli organi di governo, i loro rapporti, le loro modalità di formazione e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi”, non è estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali.
In seconda battuta, la Corte ha chiarito che il principio di uguaglianza del voto di cui all’art.48 della Cost. non è volto a salvaguardare il corpo elettorale, ma a garantire la parità tra i cittadini all’atto di espressione del voto, e la previsione di un quorum partecipativo prevista dalla norma censurata non incide sul momento dell’espressione del voto. La circostanza lamentata del ricorrente, secondo cui gli elettori residenti all’estero, qualora si recassero a votare, verrebbero <<estromessi dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti, con innalzamento di questo secondo quorum>>, non è viziata sotto il profilo della legittimità, ma pare invece una conseguenza logica dell’iscrizione all’anagrafe da parte dei cittadini residenti all’estero. La disciplina di favore introdotta per i residenti all’estero è secondo la Corte ulteriormente giustificata dall’alto tasso di emigrazione che caratterizza alcune aree della regione Friuli Venezia Giulia, da cui potrebbe derivare un mancato raggiungimento del quorum richiesto con conseguente annullamento delle elezioni.