Segnalazione dell’AEEG sul fondamento e sui limiti dei poteri di regolazione nelle attività cd “liberalizzate”.

29.11.2005

Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – Segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di poteri di regolazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (di seguito: AEEG) ha inviato una segnalazione al Governo ed al Parlamento sull’estensione dei propri poteri regolatori nel nuovo quadro normativo delineato dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.

L’intervento dell’Autorità segue la sentenza del TAR Lombardia, n. 3478/2005 nella quale si afferma che dopo l’entrata in vigore della legge 239/2004, le attività da questa qualificate come «liberalizzate» risultano esentate dalla regolazione in quanto l’avvenuto completamento del percorso di “transizione protetta” verso il mercato avrebbe determinato un esaurimento dei poteri regolatori dell’AEEG.

Ad avviso dell’AEEG, la sentenza del TAR non è da condividersi poiché essa, nel tentativo di ricostruzione del sistema, rischia di alterare funzioni e finalità della regolazione con conseguenti potenziali effetti negativi in un settore che investe la vita quotidiana di utenti ed imprese ed in relazione al quale “non si è ancora concluso il processo di effettiva competizione, a vantaggio dei consumatori, nell’esercizio delle attività liberalizzate”.

Più in particolare, nella segnalazione si afferma che, anche nell’ambito di attività cd «liberalizzate», gli interventi dell’AEEG,:

1)      non si pongono in contrasto con i principi e gli obiettivi dell’ordinamento comunitario e con quelli dell’ordinamento nazionale;

2)      non determinano alcun effetto di arbitraria protezione di regimi ostativi all’apertura dei mercati.

In altri termini, secondo l’AEEG, la rilevanza dell’attività dell’autorità di regolazione non sarebbe diminuita a seguito della legge 239/2004 in quanto la nuova disciplina non opera un sovvertimento dell’ordinamento precedente nel senso prospettato dal TAR poiché riafferma non solo la necessità di assicurare l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e di tutelare gli utenti consumatori, ma “stabilisce altresì che anche le attività libere siano sottoposte ad obblighi di servizio pubblico derivanti dalla legislazione vigente, in essa essendo evidentemente compreso il rinvio alla regolazione di settore”.

Nel caso dovesse consolidarsi l’orientamento espresso nella sentenza 3478/2005, il rischio prospettato è quello di inficiare in modo rilevante l’incisività dell’azione dell’AEEG in particolare e, in generale, di qualunque autorità – anche quella di governo.

Nella segnalazione si rileva altresì come la previsione di metodi volti a contenere le spinte inflazionistiche nel passaggio da un sistema vincolato ad un sistema di offerte in competizione, non limiti la possibilità degli operatori di farsi reale concorrenza, essendo volta ad evitare che un mercato ancora imperfetto reagisca alla liberalizzazione in modo negativo escludendone i benefici.

In tale linea di ragionamento, l’AEEG, rivendicando l’aderenza ad un orientamento seguito a livello comunitario di non accontentarsi del dato formale della liberalizzazione, ma di attribuire rilevanza al dato sostanziale, osserva che fino a quando il mercato non è idoneo a garantire da sé la formazione corretta dei prezzi in una reale competizione dei fornitori, “la promozione della concorrenza rimane un obiettivo dell’azione delle pubbliche amministrazioni, specie delle Autorità indipendenti”.

Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità:

a)      auspica un intervento ad adiuvandum del Governo nell’appello proposto al Consiglio di Stato a tutela della funzione regolatoria dell’AEEG;

b)      ravvisa l’opportunità di un intervento di interpretazione autentica sulla legge 239/04 nel quale si affermi che la nozione di servizio di pubblica utilità continui ad essere intesa come comprensiva di tutte le attività considerate all’articolo 1, comma 1, della medesima legge.

Il testo del documento è reperibile nella sezione Segnalazioni del sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas al seguente indirizzo http://www.autorita.energia.it.

a cura di Luigi Alla