In tema di rifiuti solidiCorte costituzionale, sentenza 12-25 ottobre 2005, n. 397

13.10.2005

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – dell’art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”).
La ricorrente censura la norma sotto due profili: sia nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, imponendo quindi un nuovo limite temporale rispetto a quello fissato dall’art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995; sia nella parte in cui fissa l’aumentato nuovo importo del tributo speciale con riferimento ai rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
La Corte ha ritenuto fondata la prima questione, argomentando che si tratta dunque di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale. Ne consegue che la disciplina sostanziale dell’imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta.
Per quanto attiene alla seconda questione, la Consulta la ritiene inammissibile per carenza di interesse, in quanto “per effetto dell’accoglimento della prima questione, la censurata disposizione di legge regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, quando non sarà più vigente il contenuto della disposizione di legge statale evocata nel ricorso come norma interposta.”

a cura di Rosella Di Cesare